(massima n. 1)
L'applicabilità dell'art. 1461 c.c. (secondo il quale ciascun contraente può, nell'appalto, sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta nell'ipotesi prevista dalla norma) non presuppone che il contratto sia in corso di esecuzione, ma richiede soltanto che — successivamente alla conclusione del contratto stesso — si siano verificati mutamenti nelle condizioni patrimoniali dell'altra parte, tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Peraltro, l'evidente pericolo di non conseguire la controprestazione, di cui alla suddetta norma, non va inteso come pericolo di perdere la controprestazione medesima, bensì come pericolo di non conseguirla a termini dei patti convenuti, sicché è sufficiente a giustificare la sospensione anche l'evidente pericolo (configurabile pure nei confronti di un Ente pubblico) di non conseguirla alla scadenza stabilita.