(massima n. 1)
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione dilatoria di cui all'art. 1461 c.c. (mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti) può essere opposta da una delle parti quando la situazione patrimoniale dell'altro contraente venga a deteriorarsi in maniera tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente in bonis. Inoltre, per la sua applicabilità, non è neppure necessario che tale modificazione patrimoniale sia sopravvenuta rispetto al contratto, essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione ne sia venuto a conoscenza successivamente e che egli non l'abbia conosciuta o potuta conoscere con la normale diligenza (nella fattispecie, relativa ad un contratto di fornitura di tessuto, si è ritenuta giustificata la mancata consegna di nuova stoffa, a fronte dell'inadempimento di precedenti fatture per decine di milioni, della richiesta di concordare un piano di rientro e del mancato pagamento dell'ultima rata di esso).