(massima n. 1)
Il pericolo di non conseguire la controprestazione, che, ai sensi dell'art. 1461 c.c., autorizza ciascun contraente a sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, deve essere un pericolo attuale e non soltanto ipotizzabile in futuro e, soprattutto, deve concernere il conseguimento di una prestazione attualmente dovuta e non, invece, oggetto di una obbligazione soltanto eventuale, essendo destinata a sostituire la prestazione principale — già conseguita o conseguibile — solo nel caso dell'avveramento di una condizione.