(massima n. 1)
Il beneficio previsto dall'art. 1461 c.c. — a norma del quale ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia — presuppone due obbligazioni corrispettive, l'una delle quali debba essere adempiuta prima dell'altra. Ne consegue che se il contraente che ha il maggior termine venga a trovarsi in gravi difficoltà, l'altro, che sarebbe già tenuto a prestare, è «facultato» a soprassedere fino a che il dissestato non dissolva il timore che la controprestazione corra il pericolo di non essere data.