(massima n. 1)
La ratio dell'art. 1461 c.c., secondo cui il contraente in bonis può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni economiche dell'altro contraente sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, fa ritenere che non tanto la modificazione in sé stessa sia dovuta intervenire successivamente alla stipulazione quanto la conoscenza di questa modificazione da parte del contraente in bonis.