(massima n. 1)
A norma dell'art. 1461 c.c. il contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta quando sussista un pericolo attuale di inadempimento della controprestazione, ancorché questa non sia ancora né scaduta, né liquida. Siffatta situazione di pericolo può essere correttamente desunta dalla comunicazione dalla quale l'altra parte dichiari di non volere adempiere la controprestazione.