(massima n. 1)
La cautelare facoltà di sospensione attribuita al creditore dall'art. 1461 c.c. concerne le prestazioni che con quella di cui sia manifestato il pericolo di inadempimento si trovino in rapporto di corrispettività e non può quindi estendersi alla cooperazione che dal creditore sia dovuta per l'esecuzione della prestazione in suo favore, nei confronti della quale può parlarsi solo di convergenza di interessi fra le parti.