(massima n. 1)
Per quanto concerne l'addebito della separazione, va osservato che il volontario abbandono del domicilio coniugale č causa di per sč sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilitā della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso č stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilitā della prosecuzione della convivenza si sia giā verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata giā proposta. Tale prova č, poi, ancora pių rigorosa - a carico di colui che pone in essere l'abbandono - nell'ipotesi in cui l'allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d'intollerabilitā.