Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11032 del 24 aprile 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, č motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilitā della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontā di separarsi).

(massima n. 2)

L'allontanamento dalla casa coniugale presuppone l'accertamento di una condizione anche personale, non necessariamente condivisa tra i coniugi, che risulti comunque da dati obiettivi e non sia la conseguenza della violazione di un altro obbligo matrimoniale da parte di chi compia tale scelta.

(massima n. 3)

A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilitā della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilitā e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.

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