(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 146 secondo comma c.c., nel testo introdotto dall'art. 28 della L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, e di immediata applicabilitą nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta legge, la proposizione della domanda di separazione giudiziale, accompagnata o meno da richiesta di addebitabilitą della separazione medesima, cosģ come la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare, o del rifiuto di far cessare un pregresso allontanamento, tanto con riguardo al coniuge che ha iniziato il giudizio, quanto con riguardo al coniuge nei cui confronti il giudizio stesso č promosso.