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Articolo 117 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88

Dispositivo dell'art. 117 Codice Civile

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86 [c.p. 556], 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi [124], dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero [125] e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale [125, 127, 191, 785; 70, 100 c.p.c.].

Il matrimonio contratto in violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero(1). La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età [2934, 2964]. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia stata accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza [56].

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.

Note

(1) In tali ipotesi di difetto di età, l'annullabilità è relativa e sanabile.

Ratio Legis

Con il presente articolo si stabiliscono alcuni termini temporali affinché venga delimitato il periodo di tempo in cui vi sia incertezza sulle sorti di un matrimonio contratto in violazione di alcuni articoli.

Spiegazione dell'art. 117 Codice Civile

L'interesse di cui trattasi non è un mero interesso patrimoniale o morale, da intendersi alla stregua dei criteri validi per esercitare l'azione di nullità contrattuale di cui all'art. 1421 del c.c.. Si tratta, invece, di un interesse inerente a posizioni soggettive di terzi variamente incisi dai rapporti familiari (come ha specificato la Cassazione con la nota sent. 720/1986) mediante un pregiudizio diretto ed immediato.
Le ipotesi di nullità delineate dalla prima parte dell'articolo riguardano i casi di: assenza della libertà di stato/preesistente vincolo matrimoniale (di cui all'art. 86 del c.c.), matrimonio contratto nonostante vi fosse un rapporto di parentela, affinità, o adozione non dispensabile (art. 87 del c.c.), ed impedimento da delitto (art. 88 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

96 E' stata collocata nell'art. 117 la norma per cui il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza (art. 130, comma 20, del progetto). Essa trova qui razionale sistemazione, poiché stabilisce l'inammissibilità dell'impugnativa del matrimonio per bigamia non da parte dell'assente, finché dura l'assenza, il che sarebbe inconcepibile, ma da parte di tutti coloro che possono avere interesse all'annullamento e da parte del pubblico ministero.

Massime relative all'art. 117 Codice Civile

Cass. civ. n. 33409/2021

In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.

Cass. civ. n. 4653/2018

In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi.

Cass. civ. n. 10734/2010

A norma dell'art. 117 cod. civ., e dei principi generali in tema di interesse ad agire, il matrimonio può essere impugnato dai terzi a condizione che essi abbiano un interesse legittimo ed attuale all'impugnazione; a tal fine, gli eredi necessari pretermessi in sede di successione sono legittimati all'impugnazione del matrimonio canonico del "de cuius", tardivamente trascritto (nella specie dal coniuge - nominata erede universale - successivamente al decesso del "de cuius"), se ed in quanto da esso derivi loro un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere.

Cass. civ. n. 720/1986

Con riguardo alla nullità del matrimonio derivante dalla violazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. (mancanza di libertà di stato, vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, omicidio), l'«interesse legittimo ed attuale», la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell'art. 117 primo comma, c.c., per la legittimazione all'impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi e dal pubblico ministero, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criteri operanti per l'azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause d'invalidità del matrimonio e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso. Pertanto, deve negarsi nei confronti dell'Inps la legittimazione all'azione di nullità del matrimonio per mancanza di libertà di stato, in relazione agli obblighi assicurativi inerenti al trattamento pensionistico in favore del coniuge superstite, tenuto conto che, in tale situazione, la qualità di coniuge non incide in via diretta sul rapporto assicurativo, ma configura mero presupposto del suddetto trattamento, e che inoltre l'interesse dell'istituto all'individuazione dell'avente diritto al trattamento stesso resta tutelato dalla facoltà di rifiutarlo a chi non provi l'indicato presupposto, ovvero, in presenza di un conflitto fra atti di matrimonio, fino a quando non venga accertata la validità dell'uno o dell'altro vincolo, su iniziativa degli aspiranti alla pensione di riversibilità.

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