(1)(2)Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Note
"Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, [che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi], (1) si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (2).
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria (3) le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà (4);
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere (5);
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo (6);
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (7), nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa (8);
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto [1341 1];
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto [1362 ss.];
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'art. 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha per oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte".
NOTE ALLA PRECEDENTE FORMULAZIONE
(1) Le parole tra parentesi quadra sono soppresse ai sensi della l. 21 dicembre 1999, n. 526.
(2) Lo squilibrio che dà luogo alle vessatorietà è di tipo normativo. Il legislatore non fa riferimento ad un criterio economico; non si valuta, cioè, l'adeguatezza o la proporzione tra beni o servizi e il corrispettivo "purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile" (v. art. 1469 ter). Infine, è necessario che lo squilibrio sia anche contrario al principio di buona fede oggettiva ("malgrado il requisito della buona fede") che impone alle parti di comportarsi correttamente al momento della conclusione del contratto.
(3) Si tratta, dunque, di una presunzione juris tantum (v. 2727).
(4) La norma fa riferimento alla condizione meramente potestativa, ossia quella condizione il cui verificarsi dipende esclusivamente dal puro arbitrio di una delle parti (in questo caso il professionista) che non ha alcun apprezzabile interesse al suo avveramento (v. 1355). La disposizione in esame conferma, dunque, il disposto dell'art. 1355 del c.c., per il quale è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata ad una condizione che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
(5) È evidente il riferimento alla caparra confirmatoria (v. 1385) e penitenziale (v. 1386).
(6) Si ricorda che ai sensi dell'art. 1384 del c.c., nei contratti ordinari, la fissazione di un ammontare della penale, manifestamente eccessivo, comporta la semplice riduzione della stessa (da parte del giudice) e non la nullità della clausola, come nei contratti in esame.
(7) Il D. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 che ha dato attuazione alla direttiva Cee n. 577/1985, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, attribuisce al consumatore il diritto di recedere dal contratto, entro un termine di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del modulo o di ricevimento della merce. Analogo diritto di recesso è stato introdotto dal D. lgs. 22 maggio 1999, n. 185 a favore del consumatore nel caso di contratti stipulati a distanza (es.: tramite posta elettronica). Tale normativa si ispira alla stessa esigenza della disposizione in esame, di approntare per il consumatore una tutela specifica, tenuto conto della condizione di inferiorità in cui esso si presume trovarsi.
(8) Pur non essendo espressamente sancito da alcuna norma di legge generale, vige nel nostro ordinamento il principio per il quale nei contratti a tempo indeterminato, è sempre ammesso il recesso unilaterale (v. 1373) delle parti, purché sia dato un congruo preavviso. La norma è conferma indiretta di tale principio.