Nel caso all’esame del Tribunale, l’acquirente aveva affermato di aver acquistato un’automobile che, già pochi giorni dopo l’acquisto, aveva manifestato diverse anomalie di funzionamento, che avevano reso necessari diversi interventi da parte del centro di assistenza.
In particolare, l’attore, invocando le disposizioni di cui agli artt. 129 - 130 del Codice del Consumo, chiedeva la condanna della concessionario alla sostituzione dell’automobile con un’altra della stessa marca e dello stesso modello, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Nel decidere la controversia, il Giudice ricorda come l’art. 129 del codice consumo preveda l’obbligo del venditore di consegnare al compratore dei beni che siano “conformi al contratto di vendita”.
Devono, infatti, sussistere i seguenti requisiti: i beni devono essere “idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo”, devono essere“conformi alla descrizione fatta dal venditore” e possedere “le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello”.
Inoltre, il bene venduto e consegnato al compratore deve presentare “le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura” e deve essere anche idoneo “all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”.
Osserva il giudice come, ai fini della risoluzione della controversia, sia necessario accertare se i difetti lamentati dal compratore possano considerarsi tali da rendere il bene non conforme al contratto di vendita.
Sulla base delle risultanze delle prove, pertanto, il Giudice, ritenendo accertata la non conformità del veicolo al contratto di vendita, “difettando esso delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo (l’affidabilità, in particolare) che l‘acquirente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi sulla scorta del messaggio pubblicitario divulgato”, ritiene applicabile l’art. 130 del Codice del Consumo, che prevede il diritto dell’acquirente ad “ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione”, con scelta rimessa all’acquirente stesso, a condizione che “il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro”.
In breve, questo vuol dire che il compratore può decidere se chiedere la sostituzione o la riparazione del bene, a meno che uno di questi due rimedi non sia impossibile o troppo oneroso per il venditore.
Precisa il Tribunale, inoltre, come l’“eccessiva onerosità” debba essere valutata considerando il valore che il bene avrebbe in mancanza dei difetti, l’entità del difetto e l’eventualità che il rimedio alternativo non comporti notevoli inconvenienti per il consumatore stesso.
In conclusione, il giudice, rilevato che nell’ipotesi in cui il consumatore scelga la riparazione, la stessa deve, comunque, essere effettuata entro un termine ragionevole e che, nel caso concreto, la riparazione è stata effettuata con notevole ritardo, ha condannato la concessionaria alla sostituzione dell’autovettura con altra della medesima marca e del medesimo modello, con adempimenti e spese a carico della concessionaria stessa.
Il Tribunale, inoltre, ha accolto anche la domanda di risarcimento dei danni, avendo il compratore subito seri disagi, dal momento che, anche se in alcuni casi aveva a disposizione un’auto sostitutiva, egli ha, comunque, dovuto privarsi per lungo tempo “di un mezzo che rispondeva alle proprie necessità personali e familiari, con intuibili fastidi e rinunce, utilizzando con sempre minore serenità d’animo un veicolo che invece avrebbe dovuto garantirgli massima affidabilità” e ciò, a maggior ragione, in quanto “il tempo di ripristino avrebbe dovuto essere notevolmente inferiore a quello effettivamente utilizzato dal centro di assistenza ed il tempo di attesa dell’attore ben avrebbe potuto essere ridotto”.