La norma richiama innanzitutto i rimedi di cui al successivo [[135bisconns]], il quale, per il caso di difetto di conformità del
bene, attribuisce al
consumatore i seguenti diritti:
a) al ripristino della conformità;
b) alla riduzione proporzionale del prezzo
c) alla risoluzione del contratti.
Ai fini del ripristino della conformità del bene il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purchè il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore, tenuto conto:
- del valore del bene in assenza del difetto;
- dell’entità del difetto
- della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza inconvenienti per il consumatore.
Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo ovvero alla
risoluzione del contratto:
- se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene;
- se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene;
- se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione;
- se il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.
In ogni caso il consumatore non può esercitare il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è lieve, spettando al venditore dimostrarlo.
Ebbene, secondo quanto previsto dalla norma in esame, dei suddetti rimedi il consumatore potrà avvalersi anche nel caso in cui, seppure si tratti di beni conformi ai requisiti oggettivi e soggettivi disciplinati dall’
art. 129 del codice consumo nonché a quanto prescritto dall’
art. 130 del codice consumo per i beni digitali, il suo uso normale venga ad essere in tutto o in parte impedito per effetto della violazione di diritti spettanti a terzi, quali in particolare i diritti di proprietà intellettuale.
Al ricorrere di una tale ipotesi il consumatore potrà, oltre che avvalersi dei rimedi a cui sopra si è fatto riferimento, invocare l’applicazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’
ordinamento giuridico per un ordinario contratto di vendita, quali l’
azione di nullità, annullamento o scioglimento del contratto.