La norma in esame, dapprima contenente la “
tutela in base ad altre disposizioni” adesso si occupa dell’
onere della prova.
Viene sancita la
presunzione che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna del bene se si manifesta entro un anno da quel momento (prima della modifica il
termine era di 6 mesi), e ciò vale anche per i beni digitali.
Per i beni con elementi digitali, per i quali il
contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un determinato periodo di tempo, spetta al venditore l'
onere di provare, per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro quel termine, che il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme.
La norma contiene anche un rinvio al secondo comma dell’
art. 133 del codice consumo, in forza del quale il venditore viene considerato responsabile per il difetto di conformità entro due anni o più di due anni a seconda della durata della fornitura continuativa del prodotto o servizio digitale oggetto della vendita.
La giurisprudenza si è posta il problema del corretto coordinamento tra la disciplina codicistica e quella dettata dal codice del consumo in tema, appunto, di onere probatorio.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “
in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica.”
Ciò va inteso nel senso che per i difetti di conformità che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, i quali si devono presumere già sussistenti a tale data, sia onere del
consumatore allegare soltanto la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, invece, troverà nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’
art. 2697 del c.c..
Si ritiene, infine, necessario precisare che la presunzione prevista dalla norma in esame si riferisce soltanto al momento di manifestazione del difetto di conformità e non anche alla sussistenza dello stesso: il consumatore, quindi, viene esonerato dall’onere di provare che i difetti di conformità che si manifestano entro l’arco temporale coperto dalla presunzione fossero presenti al momento della consegna, ma è comunque tenuto a dimostrare l’esistenza attuale del difetto e il suo manifestarsi entro il termine di durata della
responsabilità del venditore per ribaltare su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria, ovverosia dimostrare che quando il consumatore è entrato in
possesso del bene questo era conforme al contratto e che il difetto è intervenuto successivamente per una
causa non imputabile al
professionista medesimo.