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Articolo 1 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

Dispositivo dell'art. 1 Legge fallimentare

(1) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale (2), esclusi gli enti pubblici (3).

(4) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino (5) il possesso congiunto (6) dei seguenti requisiti:

  1. a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila (7);
  2. b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi (8) per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila (9).

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Note

(1) Articolo sostituito ex d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e poi sostituito ex d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 (art. 22, comma 2: "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore").
(2) La definizione di imprenditore commerciale è data dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 c.c.: tale qualifica si acquista in conseguenza del fatto obiettivo e concreto di svolgere un'attività commerciale, indipendentemente dal fine che venga seguito (anche illecito). Inoltre, è necessario che l'attività economico-commerciale sia direttamente imputabile all'imprenditore.
Per ragioni storiche è da sempre escluso l'imprenditore agricolo, anche se tale esenzione non sembra più attuale. Oggi gli imprenditori agricoli in stato di crisi o insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182 bis e 182 ter l. fall. ai sensi del D.L. 98/2011, convertito il legge 111/2011.
(3) Quando la pubblica amministrazione esercita una attività commerciale, persegue comunque scopi di natura pubblicistica o collettiva: per questa ragione, una eventuale fase di crisi o insolvenza dovrà svolgersi senza l'ingerenza del potere giudiziario.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 570 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".
(5) L'onere di provare il non superamento di almeno uno dei tre requisiti grava in capo all'imprenditore, in quando è lui a possedere tutti i dati e documenti necessari per accertare i requisiti patrimoniali ed economici che lo esentano dal fallimento.
L'istante (creditore procedente) ha comunque l'onere di provare gli elementi costitutivi della sua richiesta, che consistono nella qualità di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e nello stato di insolvenza.
In ogni caso, in sede di istruttoria prefallimentare, il Tribunale può disporre ulteriori accertamenti d'ufficio circa la sussistenza dei requisiti di fallibilità.
(6) Nella riforma del 2006 erano previsti due requisiti espressamente alternativi, mentre ora i requisiti sono tre e vanno posseduti congiuntamente: sono considerati imprenditori di minori dimensioni - non fallibili - coloro che non superano nessuna delle tre soglie.
(7) Si deve tener conto di tutti gli elementi attivi patrimoniali di cui dispone l'imprenditore: è possibile riferirsi alle voci indicate dall'art. 2424 del c.c.
L'ammontare di euro 300.000 deve risultare alla data di chiusura di ciascuno dei tre esercizi terminati prima di quello nel quale è depositata l'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se la durata è inferiore).
Poiché la norma parla espressamente di "investimenti effettuati", è indubbio che vadano inclusi nell'ammontare da considerare anche i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti.
(8) Il riferimento ai ricavi (e non al fatturato) implica:
- che la norma si può applicare anche agli imprenditori che non sono tenuti a redigere il bilancio;
- ai fini del calcolo, non vanno considerate solo le entrate per la vendita di beni o servizi, ma anche altre componenti positive come ricavi accessori, royalties, etc.
(9) Il terzo requisito è stato aggiunto dal d.lgs. 169/2007 per evitare che sfuggano al fallimento le imprese che all'inizio dell'attività hanno fatto pochi investimenti e ottenuto pochi ricavi, ma hanno contratto molti debiti.
Poiché la legge non indica termini temporali, si ritiene che il requisito debba verificarsi al momento in cui è presentata l'istanza di fallimento.

Ratio Legis

Con il decreto 2007 si è voluto eliminare il riferimento al "piccolo imprenditore", che aveva suscitato un ampio dibattito, affidando la qualificazione di soggetto fallibile a precisi fattori economici e aziendali.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

1 L’articolo 1 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo I della legge fallimentare. Il primo comma sostituisce l’articolo 1 della legge fallimentare al fine di meglio definire l’area della fallibilità, attraverso la previsione di sostanziali novità in materia di presupposto soggettivo del fallimento.
Le modifiche tengono conto del fatto che, l’eccessiva riduzione dell’area della fallibilità venutasi a determinare a seguito della novella del 2006, spesso ha impedito di assoggettare alla procedura fallimentare ed alle conseguenti sanzioni penali imprenditori di rilevanti dimensioni in grado di raggiungere elevati livelli di indebitamento, con conseguente danno, sia per i numerosi creditori insoddisfatti, che per l’economia in generale.
La necessità, quindi, di eliminare, pur nel rispetto della delega iniziale, gli eccessi della riduzione dell’area della fallibilità, ha consigliato l’introduzione del nuovo criterio riguardante il presupposto soggettivo dell’indebitamento complessivo.
Più in dettaglio, va evidenziato il fatto che per delimitare l’area dei soggetti esonerati dal fallimento, non venga più utilizzata la nozione di piccolo imprenditore commerciale, ma vengano indicati una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali (resta quindi ferma l’esonero dalle procedure concorsuali di tutti gli imprenditori agricoli, piccoli e medio grandi) devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.
In questo modo, si superano i contrasti interpretativi sorti riguardo all’individuazione dei criteri di qualificazione delle nozioni di piccolo imprenditore (art. 2083 del c.c.), da una parte, e di imprenditore non piccolo (art. 1. L.F.), dall’altra: concetti entrambi contemplati dall’articolo 1 della legge fallimentare, come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2006.
La non fallibilità dell’imprenditore commerciale viene condizionata, oltre che alla sussistenza congiunta dei due requisiti attualmente previsti (che comunque vengono meglio precisati), anche alla sussistenza del nuovo parametro della esposizione debitoria complessiva - comprensiva, sia dei debiti scaduti, che di quelli non scaduti - non superiore a cinquecentomila euro.
Il parametro dell’ammontare degli "investimenti", alquanto vago e di incerta definizione, viene sostituito con quello dell’"attivo patrimoniale", il quale consente di far riferimento alla precisa elencazione contenuta nell’art. 2424 del c.c.
Riguardo a tale parametro, si precisa che l’attivo patrimoniale complessivo annuo (non superiore ad euro trecentomila) da prendere in considerazione è solamente quello relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento.
L’indicazione degli ultimi tre esercizi anteriori alla presentazione del ricorso o della richiesta di fallimento serve a delimitare nel tempo il campo di indagine del tribunale evitando difformità di prassi applicative, in coerenza con la disposizione dell’articolo 14, che fa obbligo al debitore, che chiede il proprio fallimento, di depositare presso la cancelleria "le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti".
Anche il criterio dei ricavi lordi viene meglio precisato e reso più rigido, in quanto, eliminato il concetto di media dei ricavi degli ultimi tre esercizi, si richiede che, in nessuno dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, l’imprenditore abbia realizzato ricavi lordi annui superiore ad euro duecentomila.
Di notevole importanza, poiché supera i problemi interpretativi emersi in materia di distribuzione dell’onere della prova circa il presupposto soggettivo del fallimento, è poi la disposizione che precisa il fatto che grava sul debitore l’onere di fornire la prova dei requisiti di non fallibilità, intesi come fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento. E’ quindi onere dell’imprenditore fallendo dimostrare di non aver superato (nel periodo di riferimento) alcuno dei tre parametri dimensionali previsti dalla norma in commento. Si evita, così, di “premiare” con la non fallibilità quegli imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non deposito la documentazione contabile dalla quale sarebbe possibile rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza dei parametri dimensionali.
In tal modo, qualora gli elementi probatorio dedotti dalle parti o quelli acquisiti d’ufficio non siano sufficienti a fornire la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, permanendo l’incertezza sulla sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di esenzione dal fallimento, l’imprenditore resta assoggettato alla procedura fallimentare.

Massime relative all'art. 1 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 6835/2014

Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento di una società cooperativa avente quale oggetto la commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci, dei quali la società incassava il prezzo, senza che sia risultato provato che tutte le operazioni di vendita ed incasso compiute dalla società siano state seguite dal completo versamento del denaro ai soci).

Cass. civ. n. 4738/2012

In tema di presupposti per la dichiarazione di fallimento, agli effetti dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge fall., nel testo modificato dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", nella nozione di investimenti nell'azienda non deve essere considerato il totale di quelli effettuati nel corso degli anni dall'imprenditore, posto che, a tale stregua, finirebbe con il divenire fallibile anche l'esercente un'attività di modestissime dimensioni protrattasi per lungo tempo, ma occorre verificare se l'attivo, che fa parte dello stato patrimoniale da indicare in bilancio ex art. 2424 c.c., negli ultimi tre esercizi sia stato o meno inferiore a 300.000 euro; infatti, il legislatore ha voluto che la ricorrenza di tale presupposto, complementare a quello dei ricavi, fosse riferita ad un periodo prossimo alla manifestazione dell'insolvenza, come confermato dalla circostanza che si tratta dello stesso periodo in relazione al quale, ai sensi del novellato art. 14 legge fall., l'imprenditore che richieda il proprio fallimento è tenuto a depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Cass. civ. n. 25870/2011

Nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall'art. 1, secondo comma, lett. c), legge fall., è prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili; tuttavia, devono tenersi in considerazione pure altri elementi dai quali risulti l'esistenza di debiti ulteriori, anche qualora essi siano in parte contestati, essendo comunque rilevanti quale dato dimensionale dell'impresa; la contestazione, infatti, non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l'esito della controversia volta all'accertamento di quel debito.

Cass. civ. n. 9760/2011

Ai fini dell'accertamento del requisito di fallibilità di cui all'art. 1 art. 1, secondo comma, lettera c), la legge fall., occorre procedere a valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, anche con riguardo ai debiti non scaduti, trattandosi di requisito assunto dal legislatore quale indice dimensionale dell'impresa; pertanto, vanno considerati anche i debiti condizionati, come quelli derivanti dalla prestazione di garanzie, che presuppongono la preventiva escussione del debitore. (Nell'enunciare il principio, la C.S. ha respinto il ricorso avverso la sentenza impugnata, la quale aveva tenuto conto, ai fini dimensionali, dell'intero credito vantato da un creditore, sebbene condizionato alla preventiva escussione del debitore ceduto in virtù di cessione "pro solvendo").

Cass. civ. n. 24995/2010

In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 c.c., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.l.vo n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art. 2135 c.c. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari).

Cass. civ. n. 24630/2010

In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità del debitore, nel computo dei ricavi, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, il triennio cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. (nel testo modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis") va riferito agli ultimi tre esercizi, in cui la gestione economica è scadenzata, e non agli anni solari; a tale interpretazione si perviene, in assenza di un dato letterale della norma sufficientemente chiaro ed inequivoco che ne permetta la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva, mediante il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, nell'esame complessivo del testo, della "mens legis", con un'interpretazione sistematica delle norme ed il richiamo, tra esse, dell'art. 14 legge fall., che, in tema di istanza di fallimento, impone al debitore, che chieda tale dichiarazione, di depositare le scritture contabili e fiscali degli ultimi tre anni, cioè degli ultimi tre esercizi, cui ha invero riguardo la documentazione funzionale all'accertamento delle sue condizioni di fallibilità, mentre la modifica letterale del citato art. 1, intervenuta ad opera del d.l.vo n. 169 del 2007, pur non fungendo da fonte di interpretazione autentica, ha proprio voluto eliminare ogni incertezza sull'interpretazione effettiva della disposizione, nel senso sopra indicato.

Cass. civ. n. 22150/2010

Ai fini dell'accertamento del requisito dimensionale per l'assoggettabilità a fallimento, nel quadro normativo formato dall'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge fallimentare, nel testo introdotto dal d.l.vo n. 5 del 2006, successivamente modificato, in senso solo correttivo e non modificativo del d.l.vo n. 169 del 2007, nella nozione di "capitale investito" nell'azienda, rilevante ai fini dell'integrazione del predetto parametro dimensionale, devono essere inclusi i crediti che, peraltro rientrano nell'attivo patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 c.c..

Cass. civ. n. 22146/2010

In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.l.vo n. 169 del 2007) e di cui è espressione l'art. 2424 c.c., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio.

Cass. civ. n. 13086/2010

L'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c., il cui richiamo da parte dell'art. 2221 c.c. (che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza, salve le esenzioni ivi previste), non spiega alcuna rilevanza; il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell' "imprenditore fallibile" affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro.

Cass. civ. n. 17553/2009

Nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi di logica contabile, cui si richiama l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge fall. (nel testo modificato dall'art. 1 del D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169) e di cui è espressione lo stesso art. 2424 c.c., con la conseguenza che, pur non essendo il piccolo imprenditore tenuto alla redazione di un bilancio come quello previsto per le società di capitali, tra le poste attive della situazione patrimoniale vanno incluse anche le rimanenze di magazzino, mentre nel passivo devono essere computati i debiti contratti per l'acquisto degli stessi beni.

Cass. civ. n. 13070/2003

La assoggettabilità al fallimento di una società irregolare dura sino a quando le vicende estintive della società stessa non si siano esteriorizzate, a nulla rilevando la interruzione o cessazione dell'attività commerciale svolta.

Cass. civ. n. 3724/2003

È configurabile una “holding” di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell'imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico, ottenuto attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese.

Cass. civ. n. 18135/2002

Ai fini della configurabilità dell'esercizio di un'impresa da parte del promotore finanziario (figura disciplinata prima dall'art. 5 della legge n. 1/1991, poi dall'art. 23 D.L.vo n. 415/1996 e quindi dall'art. 31 D.L.vo n. 58/1998) è irrilevante che quest'ultimo agisca sulla base di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza. Lo stesso, infatti, è definito, dalle disposizioni citate, come colui che esercita professionalmente, “in qualità di dipendente, agente o mandatario”, l'attività di offerta fuori sede di servizi finanziari; pertanto, affinché assuma la qualità di imprenditore è sufficiente che svolga la sua attività sulla base di una propria autonoma organizzazione di mezzi e a proprio rischio, considerato che gli altri elementi che caratterizzano l'attività di impresa già sono presenti, per definizione, nell'attività del promotore finanziario, la quale rientra, quando è svolta da un imprenditore, tra le attività ausiliarie previste dall'art. 2195, n. 5, c.c. e costituisce, dunque, impresa commerciale (con conseguente assoggettabilità, tra l'altro, a fallimento).

Cass. civ. n. 17251/2002

La nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 c.c. (nel testo precedente alla novella di cui al D.L.vo n. 228 del 2001), alla quale occorre necessariamente fare riferimento per il richiamo contenuto nell'art. 1 legge fall. (Imprese soggette al fallimento), presuppone che l'attività economica sia svolta con la terra o sulla terra e che l'organizzazione aziendale ruoti attorno al “fattore terra”. Ne consegue che il riferimento al solo ciclo biologico del prodotto (pur se esatto dal punto di vista tecnico) non esaurisce il tema d'indagine devoluto al giudice di merito per l'accertamento, ai fini della soggezione al fallimento, della natura dell'impresa (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva ritenuto che l'attività di ortoflorovivaistica potesse essere qualificata agricola, non in base alla coltivazione diretta del fondo, bensì in relazione al fatto che la produzione dipende da un ciclo biologico che, nonostante le tecniche di perfezionamento, non è mai controllabile e, rispetto al quale, il fondo può ridursi a sede dell'attività produttiva).

Cass. civ. n. 8694/2001

Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. (La S.C. ha così confermato la sentenza che aveva attribuito la qualità di impresa commerciale alla società nel cui oggetto sociale erano compresi l'acquisto, la vendita, la permuta e l'edificazione di immobili in genere).

Cass. civ. n. 2095/2001

Ai fini della assoggettabilità al fallimento di una società apparente, il comportamento atto ad ingenerare il convincimento incolpevole, nei terzi, della sussistenza di un vincolo sociale è sufficiente ad affermare l'esistenza di una società di persone, senza necessità di accertare se, in concreto, ricorrano anche gli ulteriori elementi della comunione dei conferimenti e della condivisione dell'alea. (Nella specie, sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di fallimento che aveva ravvisato l'esteriorizzazione del vincolo nelle fideiussioni prestate dalla moglie e dal figlio a favore dell'imprenditore, escludendo che fossero giustificabili come espressione di solidarietà familiare data la loro continuità e sistematicità).

Cass. civ. n. 8590/1990

In relazione a procedimento promosso per la dichiarazione di fallimento davanti al tribunale, il regolamento preventivo di giurisdizione, con il quale il debitore contesti la sua assoggettabilità a detta procedura concorsuale, per la qualità d'imprenditore agricolo, ovvero di ente cooperativo sottoposto ai poteri di vigilanza dell'autorità amministrativa, deve essere dichiarato inammissibile, considerando che le indicate questioni non attengono alla giurisdizione di quel tribunale, ma alla sussistenza dei presupposti per l'apertura del fallimento, e, quindi, al fondamento nel merito della relativa domanda.

Cass. civ. n. 8069/1990

In pendenza di istanza di fallimento proposta nei confronti di una società cooperativa, la deduzione circa il carattere non commerciale dell'attività di tale cooperativa, con la conseguenza della sua assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, non attiene alla giurisdizione, e non può essere quindi fatta valere con istanza di regolamento preventivo, ma riguarda il merito, atteso che, ove fondata, comporta che il tribunale adito deve dichiarare, anziché il fallimento, lo stato d'insolvenza della società medesima, ai sensi dell'art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Cass. civ. n. 1665/1986

L'assoggettamento di una società cooperativa a fallimento, e quindi la giurisdizione del giudice ordinario sulla relativa domanda, vanno affermati, a norma dell'art. 2540 secondo comma c.c., quando la cooperativa medesima risulti in concreto svolgere una attività commerciale con fini speculativi (non incompatibili con lo scopo mutualistico), indipendentemente dal fatto che tale attività rientri o meno nell'oggetto sociale.

Cass. civ. n. 1104/1986

L'esercizio, da parte di una società cooperativa, di attività imprenditoriale commerciale, che deve ritenersi compatibile con le sue finalità mutualistiche, sia o meno detta attività contemplata dallo statuto sociale, comporta che la cooperativa medesima è soggetta al fallimento, non alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 secondo comma, c.c., salvo diversa disposizione di legge speciale.

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Gianluca T. chiede
lunedì 06/02/2017 - Emilia-Romagna
“in tema di fallimento di imprese, la mia domanda è sui requisiti, specificamente, i ricavi superiori a 200.000 nei tre esercizi precedenti. So che la cassazione è intervenuta nel dicembre 2013, escludendo le rimanenze dai ricavi, ma vorrei sapere se questa esclusione opera anche per le plusvalenze da cessione ramo di azienda iscritte al rigo E20 delle componenti attive di reddito. Ho una piccola azienda, ma l'anno scorso ha ceduto un ramo, generando una plusvalenza di oltre 100.000 (iscritta a E20 del conto economico) mentre i ricavi complessivi degli ultimi tre anni, non hanno mai superato i 100.000 euro. E' chiaro che se sommo la plusvalenza straordinaria, la mia azienda è fallibile, altrimenti, no. Avete, oltre la sentenza del dicembre 2013, qualche altro riferimento da poter escludere inequivocabilmente l'annessione di tali plusvalenze straordinarie (E20) nel conteggio dei ricavi ai fini della determinazione della soglia di fallibilità?”
Consulenza legale i 11/02/2017
A norma dell’art. 1, comma 2, L.F., così come modificato da ultimo dall’art. 1 del Decreto legislativo del 12/09/2007 n. 169, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I predetti parametri hanno tutti carattere contabile e sono desumibili dall’esame delle scritture obbligatorie per gli imprenditori commerciali collettivi e dall’inventario annuale, che si chiude con il bilancio, per gli imprenditori individuali.

Nel caso precipuo di soggetti in contabilità semplificata, invece, si ritiene utile richiamare la sentenza del Tribunale di Piacenza del 22 gennaio 2007, nella quale è detto che per essi il parametro di cui alla precedente lettera b) va verificato facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi e più precisamente alla nozione di ricavi di cui all’art. 85 del T.U.I.R. approvato con d.P.R. n. 917/86.

Si ritiene anche opportuno precisare, ai fini di un migliore inquadramento della problematica, che costituisce orientamento costante della giurisprudenza di merito quello secondo cui, sebbene il riferimento ai dati contabili sia indispensabile, gli stessi, comunque, non assumono valore di prova legale, stante il fatto che nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare è sempre possibile prescindere dagli stessi laddove venga appurato che non sono attendibili, in quanto suscettibili di rettifica ed integrazione.

In considerazione di quanto sopra, la valutazione della fallibilità di un imprenditore non può che essere effettuata nel rispetto dei principi di redazione del bilancio, approvati dall’Organismo Italiano di Contabilità e, in particolare per ciò che concerne i ricavi, del principio contabile n. 12 e del relativo documento interpretativo n. 1 che trattano, tra l’altro, anche della corretta esposizione in bilancio di tutti i componenti positivi e negativi.

Al riguardo, il Tribunale di Novara, con Sentenza 3 novembre 2012 - Pres. Quatraro - Est. Guendalina Pascale, ha ritenuto che occorre fare riferimento, come per l’attivo patrimoniale, alle corrispondenti indicazioni fornite dalla disciplina codicistica di bilancio e in particolare alle voci dell’articolo 2425c.c. A1, 2, 3 e 5 (con l’avvertenza che i valori delle voci 2 e 3, se negativi, vanno detratti), C15 e C16, E20 (plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni), mentre vanno escluse dal computo le voci A4 (incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni) e D18 (rivalutazioni).

Ciò che la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28667 del 27.12.2013, ha tenuto a precisare è che “il legislatore, nel riferirsi ai “ricavi”, non può che avere considerato gli stessi in senso tecnico, ossia riferiti esclusivamente ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui all’art. 2425 sub A1 e sub A5 “altri ricavi e proventi”, escludendo i componenti di cui alla voce C15, C16 ed E20 del Conto Economico, ai quali aveva fatto riferimento il Tribunale di Novara nella sentenza prima citata.

Tale decisione ha portato a concludere che i componenti di natura straordinaria, quali la plusvalenza da cessione dell’azienda o di un ramo della stessa, sebbene costituiscano componenti positivi del Conto Economico, non sono un “ricavo” ed, infatti, nello schema di bilancio in vigore sino al 31.12.2015, andavano indicati nella voce E)20) del Conto Economico.

Secondo la predetta sentenza detti componenti non vanno presi in considerazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti dimensionali per l’assoggettabilità alla procedura fallimentare, poiché la loro inclusione non consentirebbe di avere un panorama corretto ed oggettivo delle condizioni economiche dell’impresa.

Venendo, poi, alle modifiche introdotte all’art. 2425 del codice civile, a partire dal 1 gennaio 2016, per effetto dell’art. 6 del Decreto legislativo del 18/08/2015 n. 139, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, il principio contabile scaturente da tale normativa suggerisce, in riferimento alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie, di includere tali componenti nelle voci A5) altri ricavi e proventi.

L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, prevista dal D.lgs. 139/2015, ha comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, decidendosi di mantenere quest’ultima distinzione nonostante non sia espressamente prevista dal codice civile e risulti particolarmente difficile operare standardizzazioni delle singole realtà aziendali.
Tuttavia, essa permette dal lato dei ricavi di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A1) Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi e quelli che devono essere classificati nella voce A5) Altri ricavi e proventi.
In virtù di questo elemento differenziale, è possibile chiarire che nella voce A1 vengano iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall’attività caratteristica e nella voce A5 vengano iscritti quei componenti positivi di reddito che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono trattati come aventi natura accessoria.

Quindi, sebbene nel nuovo schema di Conto Economico detti componenti siano da includere nella voce A5), tuttavia, sulla base dell’orientamento espresso dalla citata Cassazione, gli stessi andrebbero comunque esclusi nella misura in cui, in Nota Integrativa, ne sia evidenziato il carattere eccezionale e ciò allo scopo di poter fondare la decisione relativa alla fallibilità di un imprenditore solo ed esclusivamente sulle oggettive condizioni economiche dell’impresa, prescindendo da eventi di natura occasionale e straordinaria.

Raul R. chiede
mercoledì 23/09/2015 - Marche
“La A. srl, nel 1990 produceva parti meccaniche per caldaie a gas da riscaldamento per conto della A. Commerciale, la quale provvedeva ad assemblare questi prodotti con altri che lei stessa produceva ed otteneva il prodotto finito che provvedeva a commercializzare . La A. srl non ha mai emesso fatture perché non commercializzava le caldaie.
Nel 1992 la A. Commerciale falliva.
Nel 1992 la A. srl apriva il fallimento che si chiudeva nel 2003.
Nel 1997 Il Tribunale di M. riceveva (e verbalizzava) testimonianze sul fatto che la A. srl non produceva un prodotto finito. Per cui nel 2003 la A. srl è stata dichiarata fallita senza aver mai commercializzato caldaie.
E' possibile chiedere la REVOCAZIONE STRAORDINARIA?
Unitamente ai ringraziamenti porgo i migliori saluti.”
Consulenza legale i 29/09/2015
E' generalmente ammessa la revocazione straordinaria avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. art. 395 del c.p.c. c.p.c.

Tuttavia, nel caso di specie, a tacere di altri problemi che verranno tra breve affrontati, la sentenza risale al 2003.
Il termine per la proposizione della revocazione straordinaria è di trenta giorni, che decorrono dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità, o l'interessato ha avuto notizia dell'esistenza del documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario (non dalla data di materiale apprensione dello stesso, v. Cass. civ. n. 2287/2005) o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395.

Pertanto, ammesso che esista davvero un motivo di revocazione straordinaria della sentenza di fallimento, nel caso di specie il mezzo di impugnazione sarebbe ormai precluso.

In ogni caso si sottolinea che nei fatti descritti dal quesito non si ravvisa neanche uno dei motivi che secondo il codice di rito possono fondare la revocazione straordinaria:
1) "dolo di una delle parti in danno dell'altra": non ci sembra il caso;
2) "si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza": nel quesito non si accenna a prove false, anzi, già nel 1997 venivano assunte testimonianze - corrispondenti al vero - sul fatto che la A. srl non produceva un prodotto finito;
3) "dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario": non sembra questa l'ipotesi, visto che tutta la verità era già emersa nel corso del procedimento;
6) "la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato": caso sicuramente da escludere nella fattispecie in esame.

Se la A. srl è stata dichiarata fallita, ciò significa che il giudice avrà ritenuto sussistenti i presupposti per il fallimento, secondo la normativa vigente all'epoca del procedimento (anteriore alla riforma del 2006). Il fatto che la società svolgesse una attività diversa dalla commercializzazione delle caldaie complete e rifinite non sembra ostacolare la dichiarazione di fallimento.
Per fornire una risposta più precisa si dovrebbero esplicitare quali eventuali doglianze si vorrebbero far valere contro la sentenza di fallimento. In ogni caso, resta il problema più sopra detto che la sentenza è molto risalente nel tempo (oltre dieci anni fa) e quindi i rimedi canonici sembrano ormai preclusi.