(massima n. 1)
Ai fini della assoggettabilitā al fallimento di una societā apparente, il comportamento atto ad ingenerare il convincimento incolpevole, nei terzi, della sussistenza di un vincolo sociale č sufficiente ad affermare l'esistenza di una societā di persone, senza necessitā di accertare se, in concreto, ricorrano anche gli ulteriori elementi della comunione dei conferimenti e della condivisione dell'alea. (Nella specie, sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di fallimento che aveva ravvisato l'esteriorizzazione del vincolo nelle fideiussioni prestate dalla moglie e dal figlio a favore dell'imprenditore, escludendo che fossero giustificabili come espressione di solidarietā familiare data la loro continuitā e sistematicitā).