(massima n. 1)
L'esercizio, da parte di una società cooperativa, di attività imprenditoriale commerciale, che deve ritenersi compatibile con le sue finalità mutualistiche, sia o meno detta attività contemplata dallo statuto sociale, comporta che la cooperativa medesima è soggetta al fallimento, non alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 secondo comma, c.c., salvo diversa disposizione di legge speciale.