(massima n. 1)
L'esercizio, da parte di una societā cooperativa, di attivitā imprenditoriale commerciale, che deve ritenersi compatibile con le sue finalitā mutualistiche, sia o meno detta attivitā contemplata dallo statuto sociale, comporta che la cooperativa medesima č soggetta al fallimento, non alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 secondo comma, c.c., salvo diversa disposizione di legge speciale.