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Articolo 2424 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Contenuto dello stato patrimoniale

Dispositivo dell'art. 2424 Codice Civile

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

  1. A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
  2. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

  1. 1) costi di impianto e di ampliamento;
  2. 2) costi di sviluppo(1);
  3. 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
  4. 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
  5. 5) avviamento;
  6. 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
  7. 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

  1. 1) terreni e fabbricati;
  2. 2) impianti e macchinario;
  3. 3) attrezzature industriali e commerciali;
  4. 4) altri beni;
  5. 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

  1. 1) partecipazioni in:
  2. a) imprese controllate;
  3. b) imprese collegate;
  4. c) imprese controllanti;
  5. d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  6. d-bis) altre imprese;
  7. 2) crediti:
  8. a) verso imprese controllate;
  9. b) verso imprese collegate;
  10. c) verso controllanti;
  11. d) verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti;
  12. d-bis) verso altri;
  13. 3) altri titoli;
  14. 4) strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Totale immobilizzazioni;

  1. C) Attivo circolante(2):

I - Rimanenze:

  1. 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
  2. 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
  3. 3) lavori in corso su ordinazione;
  4. 4) prodotti finiti e merci;
  5. 5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

  1. 1) verso clienti;
  2. 2) verso imprese controllate;
  3. 3) verso imprese collegate;
  4. 4) verso controllanti;
  5. 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  6. 5-bis) crediti tributari;
  7. 5-ter) imposte anticipate;
  8. 5-quater) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

  1. 1) partecipazioni in imprese controllate;
  2. 2) partecipazioni in imprese collegate;
  3. 3) partecipazioni in imprese controllanti;
  4. 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  5. 4) altre partecipazioni;
  6. 5) strumenti finanziari derivati attivi;
  7. 6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

  1. 1) depositi bancari e postali;
  2. 2) assegni;
  3. 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante.

  1. D) Ratei e risconti.

Passivo:

  1. A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utile (perdite) portato a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

  1. B) Fondi per rischi e oneri(3):
  2. 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
  3. 2) per imposte, anche differite;
  4. 3) strumenti finanziari derivati passivi;
  5. 4) altri.

Totale.

  1. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
  2. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
  3. 1) obbligazioni;
  4. 2) obbligazioni convertibili;
  5. 3) debiti verso soci per finanziamenti;
  6. 4) debiti verso banche;
  7. 5) debiti verso altri finanziatori;
  8. 6) acconti;
  9. 7) debiti verso fornitori;
  10. 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
  11. 9) debiti verso imprese controllate;
  12. 10) debiti verso imprese collegate;
  13. 11) debiti verso controllanti;
  14. 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  15. 12) debiti tributari;
  16. 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
  17. 14) altri debiti.

Totale.

  1. E) Ratei e risconti(4).

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447 septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis(5).

Note

(1) Le parole "2) costi di sviluppo" sono state sostituite alle precedenti "2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" dall'art. 6 comma 4 lett. a) D. lgs. 18 agosto 2015, n. 139.
(2) Nell'attivo circolante, tra i crediti sono inclusi i crediti tributari e le imposte anticipate. Con ciò si intende rispettare la c.d. fiscalità "differita", cioè quegli aspetti fiscali che, anche se devono essere iscritti nel bilancio di esercizio in base al principio di competenza, produrranno i loro effetti in un esercizio successivo.
(3) Con riferimento al passivo, nella voce relativa a fondi per rischi ed oneri devono essere riportate anche le imposte differite, ed in quella relativa ai debiti devono essere indicati i debiti verso soci per finanziamenti.
(4) Il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le presenti modifiche si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
(5) Norma così sostituita dall'art. 6 comma 4 D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

Ratio Legis

Il legislatore prevede lo schema di redazione dello stato patrimoniale che deve essere considerato obbligatorio.

Spiegazione dell'art. 2424 Codice Civile

Lo stato patrimoniale è l'elenco, ordinato per categorie, delle attività e delle passività che, ad una certa data, compongono il patrimonio della società.
L'Attivo è suddiviso in 4 classi principali, evidenziate da lettere maiuscole:
A) Crediti verso soci;
B) Immobilizzazioni;
C) Attivo circolante;
D) Ratei e risconti.
La classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria: devono essere iscritti tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente (v. art. 2424 bis).

Il Passivo è suddiviso in 5 classi evidenziate da lettere maiuscole:
A) Patrimonio netto;
B) Fondi per rischi e oneri;
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
D) Debiti;
E) Ratei e risconti.
La classificazione è effettuata sulla base della natura delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere in particolare i messi di terzi dai mezzi propri.
Il legislatore richiede per il passivo la separata indicazione dei debiti i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo.
Le voci indicate nello schema devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato.
Se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, deve essere annotato nella nota integrativa la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono: i costi pluriennali; l'avviamento; i beni immateriali (come diritti di brevetto e opere dell'ingegno).
Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole, costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese mercantili ed industriali.
Tra i crediti vanno indicati i crediti tributari e le imposte anticipate.

Il fatto che il capitale sociale debba essere iscritto al passivo del bilancio non vale a farlo considerare alla stregua di una posta debitoria, ma rappresenta il valore netto di cui la società può disporre. Si iscrive al passivo per la finalità contabile di far coincidere il totale del passivo con quello dell'attivo.

I debiti vengono distinti in base alla natura del rapporto da cui è derivato il debito.
I ratei e risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

8 Per la Nota Integrativa (art. 2427 del c.c.) si è prevista una nuova scrittura del punto 14 il quale, nella attuale formulazione, prevede un'informativa di dettaglio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di valore operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. A seguito dell'eliminazione delle interferenze fiscali, in ossequio alla lettera a) dell'articolo 6 della legge delega, l'attuale formulazione del punto 14 dell'art. 2427 C.C. è soppressa e viene sostituita dalla previsione di utili informazioni circa le modalità di calcolo delle imposte differite. L'attuale disciplina dettata dagli artt. 2424 e 2427 c.c. prevede l'obbligo di fornire indicazioni che non soddisfano adeguatamente l'informativa in merito all'origine ed all'utilizzabilità delle voci di patrimonio netto riportate nella voce A) del passivo. Si è previsto pertanto di intervenire sul contenuto della sola Nota Integrativa, prescrivendo appositi prospetti nei quali le poste del patrimonio netto devono essere distinte secondo l'origine, la distribuibilità e la disponibilità. Non si è ritenuto di prescrivere l'utilizzo di prospetti a schema rigido, lasciando forma e struttura alla libera scelta del redattore del bilancio. Tuttavia, è parso opportuno allegare alla presente una esemplificazione (all. 1 e all. 2). Per quanto attiene invece ai finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione, si è creduto di intervenire direttamente sull'art. 2424 del c.c. In conclusione le modifiche proposte agli artt. 2424 e 2427 c.c. sono le seguenti: • Art. 2424 passivo A) VII: è stata soppressa l'indicazione "distintamente indicate" in merito alle "altre riserve" perché tale dettaglio deve essere fornito nella Nota Integrativa. Si ritiene così di agevolare la lettura dello schema di bilancio. • Art. 2424 passivo D) 3): viene inserita la nuova voce "debiti verso soci per finanziamenti" che accoglie i finanziamenti con obbligo di restituzione concessi da soci. • Art. 2427 4): anche per le voci di patrimonio netto vengono richieste le variazioni intervenute nella consistenza. • Art. 2427 7 bis): si prescrive l'indicazione analitica delle voci di patrimonio con specificazione in appositi prospetti della loro origine, disponibilità e distribuibilità.

Massime relative all'art. 2424 Codice Civile

Cass. civ. n. 7980/2007

In tema di società a responsabilità limitata, i versamenti effettuati dai soci in conto capitale, ovvero indicati con dizione analoga, sebbene non diano luogo ad un immediato incremento del patrimonio sociale e non attribuiscano alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno tuttavia una causa che, di regola, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio: siffatti versamenti non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione soltanto per effetto dello scioglimento della società, nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione. Tuttavia, tra la società ed i soci può anche essere convenuta l'erogazione di capitale di credito, potendo i soci effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi il diritto alla restituzione anche durante la vita della società. Fermo restando che è a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda, stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione, riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole giuridiche da applicare nell'interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha precisato che l'indagine sul punto deve tenere conto sia della eventuale esistenza di una clausola statutaria che detti versamenti preveda, sia della riconducibilità alla stessa dell'erogazione e soprattutto, al di là della denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, tenendo conto delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati e della reale intenzione dei soggetti socio e società tra i quali il rapporto si è instaurato).

Cass. civ. n. 7692/2006

In tema di società, ai fini della ricostruzione dell'intento perseguito dai soci attraverso gli apporti finanziari effettuati in favore della società, il riferimento alla denominazione con cui gli stessi sono stati annotati nella contabilità sociale non è di per sé sufficiente, in difetto di più specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento, per qualificare il conferimento come versamento in conto capitale, anziché a titolo di mutuo, stante anche la varietà e la relativa imprecisione che sovente caratterizzano tali denominazioni ed annotazioni contabili. Poiché, peraltro, i conferimenti in conto capitale concorrono a costituire una riserva di patrimonio netto, mentre i versamenti a titolo di mutuo vanno iscritti tra i debiti, la circostanza che nel bilancio della società, a suo tempo approvato dai soci, quei versamenti risultino collocati in una voce di debito, è certamente un elemento dal quale il giudice può trarre argomento per ricostruire la natura dell'operazione finanziaria, soprattutto qualora detta collocazione si accompagni a considerazioni ulteriori, desunte dal tenore di clausole statutarie o dalle finalità pratiche al cui perseguimento il finanziamento appare preordinato.

Cass. civ. n. 6911/2005

In tema di redazione del bilancio di una società bancaria, la qualificazione dei titoli rappresentativi delle partecipazioni in altre società come «immobilizzazioni finanziarie», in quanto elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'impresa, ovvero come facenti parte del capitale circolante, è frutto di una scelta discrezionale degli amministratori non censurabile in sede di impugnazione del bilancio , ma, una volta che essa sia stata operata, gli amministratori sono obbligati ad iscrivere detti titoli nel documento contabile, rispettivamente, secondo il criterio del costo (art. 18, D.L.vo n. 87 del 1992), ovvero sulla base dei più elastici parametri espressamente previsti (art. 20, D.L.vo n. 87 del 1992), essendo tuttavia ammissibile la successiva modificazione della destinazione e, conseguentemente, del relativo criterio di valutazione, (Principio enunciato in riferimento al bilancio di una società bancaria al quale, rationae temporis , non erano applicabili le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 5, D.L.vo n. 87 del 1992 sostanzialmente coincidenti con la raccomandazione adottata dalla Consob in data 15 febbraio 1995 e rielaborata in data 15 giugno 2001, nel testo in cui, allo scopo di evitare il rischio di abusi derivanti da un uso strumentale del potere di destinazione dei titoli, hanno fissato le modalità di individuazione preventiva dei parametri di classificazione, disponendo che, nel caso di modificazione della destinazione, i titoli debbano continuare ad essere valutati secondo il criterio previsto per la loro destinazione originaria).

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Marcello C. chiede
sabato 21/04/2018 - Puglia
“ANTIRICICLAGGIO
Una Srl composta da soci cinesi vorrebbe affidarmi incarico per la gestione della contabilità (sono un commercialista). Dalle informazioni acquisite tramite l’azienda, la stessa, ha già aperto nel giugno 2017 una media struttura commerciale in ...omissis... attingendo a dei finanziamenti dei soci provenienti direttamente dalla Cina per oltre 100.000 €, trattasi (a loro dire) di prestiti parentali pervenuti con bonifico bancario (esistono le contabili). Il pagamento della merce iniziale per la prima fornitura è avvenuta dilazionando nel tempo il debito.
A distanza di quasi un anno febbraio 2018 ha aperto un’attività di ristorazione nel comune di ...omissis... a loro dire con un contratto che prevede il pagamento dilazionato dell' appalto riguardante l'investimento.
Mi dice anche che sempre in ....omissis... stanno procedendo all’apertura di un ulteriore media struttura commerciale .
In sostanza l’azienda nell’arco di un anno ha avviato tre unità locale rilevanti.
Ora il sottoscritto se dovesse procedere all’accettazione dell’incarico nell’ambito dell’adeguata verifica cosa dovrebbe fare per adempiere
al Decreto legislativo - 21/11/2007, n.231 ed in particolare art. 18 comma c) e d) e quindi sulla valutazione della compatibilità degli investimenti effettuati in relazione alle informazioni in possesso del professionista con la loro situazione economica patrimoniale?
Che tipo di indagine devo compiere all'accettazione incarico?
Fin dove mi devo spingere per verificare questa compatibilità?
La stessa compatibilità economica va verificata l’atto dell’identificazione oppure in costanza di rapporto con il cliente?
Cosa dovrei porre in atto per verificare lo l’origine dei fondi proveniente dalla Cina e con quali strumenti? Che tipo di valutazione devo fare sulla situazione economica patrimoniale dei soci della Srl alla momento sottoscrizione incarico?”
Consulenza legale i 27/04/2018
Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (d’ora in avanti decreto) si pone in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e, della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni nonché, in attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Il decreto è stato da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE (cd. IV Direttiva) entrata in vigore il 4 luglio 2017, dettando disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.
La nuova normativa impone maggiori obblighi di informazione da parte delle imprese e società, al fine di rendere palese l’assetto proprietario degli enti, pubblici e privati; dall’altro, rivede le disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle società, mantenendo alto il livello di attenzione degli enti, dotati o meno di personalità giuridica, sui protocolli e le procedure interne all’azienda per prevenire condotte ricollegabili ai fenomeni di money laundering.
I riferimenti al decreto verranno, quindi, fatti alla versione aggiornata e modificata dal citato D. Lgs. n. 90/2017.

Come precisato al punto 4 dell’art. 2 del decreto per “riciclaggio” si intende:
  1. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  2. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  3. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  4. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
Il successivo punto 6 chiarisce, invece, il concetto di “finanziamento del terrorismo” precisando che si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

In base al successivo art. 3, comma 4, lett. a), le disposizioni del decreto si applicano anche ai professionisti, iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, che esercitano la professione in forma individuale, associata o societaria e, quindi, anche a chi pone il quesito in quanto dichiara di svolgere l’attività di “commercialista”.
Tali soggetti rientrano, quindi, nell’ambito della categoria dei “soggetti obbligati”, per i quali trovano applicazione le disposizioni del decreto e che hanno, pertanto, il compito di effettuare, nell’esercizio della loro attività, l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, così come prima definiti.
A tal fine, come previsto dall’art. 15, comma 2, del decreto, tali soggetti adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie finalizzate all'analisi ed alla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

Come previsto dal successivo comma 4 dell’art. 15 del decreto, la valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto, e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ossia Ministero dell'economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria.
In base al successivo art. 17 del decreto, l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo comportano un'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:
  1. in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
  2. in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
  3. con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, così come disposto dal comma 2 dell’art. 17 del decreto, va in ogni caso effettuata:
  • quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
L’adeguata verifica va effettuata sia con riferimento ai nuovi clienti sia in relazione a quelli già acquisiti ogni qualvolta muti il livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

La verifica si definisce adeguata poiché l’entità della stessa deve essere diversamente graduata in funzione degli elementi indicati nel comma 3 dell’art. 17 del decreto e che hanno a riferimento:
  1. il cliente, in relazione alla sua natura giuridica, alla prevalente attività svolta, al comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, all'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
  2. l'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale, in relazione alla tipologia della stessa, alle sue modalità di svolgimento, al suo ammontare, alla sua frequenza e alla sua durata, alla sua ragionevolezza da determinarsi anche in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità, l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere osservati anche nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro (art. 17, comma 5 del decreto). Non si osservano soltanto in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (art. 17, comma 7 del decreto).
Riguardo al contenuto della verifica, l’art. 18 del decreto dispone che la stessa si attua attraverso:
  1. l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
  2. l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente. Si ricorda che per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, così come indicato nelle definizioni introduttive al decreto;
  3. l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
  4. il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.
Per i clienti diversi dalle persone fisiche, l’identificazione del titolare effettivo deve avere riguardo alla persona fisica o alle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo, così come disposto e definiti dall’art. 20 del decreto.

Le attività di identificazione e verifica dell’identità devono essere effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale. Possono essere rinviate ad un momento successivo solo in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico.
Fino al momento del conferimento dell’incarico, il soggetto obbligato può limitarsi ad identificare il cliente rinviando al momento dell’accettazione la verifica della identità e le altre attività.
Ovviamente il controllo costante del rapporto con il cliente va effettuato durante tutta la durata del rapporto.

Questo il complesso ed articolato quadro normativo di riferimento su cui muoversi.

Ora, per rispondere, quindi, ad uno dei quesiti posti, l’adeguata verifica riguardo all’identità del cliente, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo e dell’attività professionale va certamente effettuata all’atto dell’acquisizione del nuovo cliente, con il quale si vuole instaurare un rapporto di tipo continuativo ma, anche ogni qualvolta il cliente già acquisito disponga un’operazione, pure occasionale, che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad una certa soglia stabilita dalla norma, così come precedentemente indicato alla lettera b); e, indipendentemente da tutto, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
Riguardo alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, specificamente in riferimento alla valutazione della compatibilità degli investimenti effettuati con la situazione economico-patrimoniale del cliente, sia all’atto dell’accettazione dell’incarico sia in costanza di rapporto con il cliente (che si crede sia la questione che maggiormente preoccupa chi pone il quesito), si fa rilevare che l’art. 19, comma 1, lett. d) del decreto si limita a disporre che il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato (commercialista) ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. Il successivo comma 2 aggiunge poi, che l'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.

Va al riguardo ricordato che, in base all’art. 22 del decreto, il cliente ha l’obbligo di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Tenuto conto di ciò, si ritiene che, una volta effettuata l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e/o del/i titolare/i effettivo/i, debba formalizzarsi per iscritto il mandato conferito, specificando lo scopo e la natura del rapporto continuativo e della prestazione professionale richiesta dal cliente.
Con riguardo alla situazione economico-patrimoniale iniziale della S.r.l./cliente, tenuto conto anche del fatto che l’intervento del professionista che pone il quesito è richiesto in una fase successiva alla sua costituzione ed al solo fine della tenuta delle scritture contabili, si ritiene possa essere sufficiente acquisire, oltre ai libri e registri sociali, alle scritture contabili già in precedenza tenute, i bilanci già pubblicati dalla S.r.l. e le dichiarazioni fiscali già presentate attraverso cui ricostruire le vicende della stessa antecedenti alla sua acquisizione come cliente ed, eventualmente, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 22 del decreto, una relazione scritta in cui il cliente o il titolare effettivo dichiarano, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie in ordine alla provenienza dei fondi inizialmente apportati dai soci in sede di costituzione della società o anche successivamente, suffragando le proprie dichiarazioni anche con documentazione bancaria (ad esempio le contabili di cui si parla) o ogni altra documentazione che possa essere idonea a dimostrare l’effettività di quanto dichiarato nella relazione scritta.
Si tenga conto, comunque, del fatto che nell’ambito della categoria dei soggetti obbligati rientrano, oltre ai professionisti, tutti gli intermediari bancari e finanziari e ogni altro operatore finanziario, nonché i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Pertanto, gli obblighi di adeguata verifica di tutti i fatti afferenti la costituzione della società ed ogni altra vicenda accaduta antecedentemente all’attuale conferimento/accettazione dell’incarico professionale ricadono sugli altri soggetti obbligati che, a vario titolo, sono stati coinvolti nella gestione dei fatti aziendali.
Riguardo, invece, alla valutazione della compatibilità degli investimenti effettuati successivamente alla formalizzazione del conferimento/accettazione dell’attuale incarico, ovviamente, la verifica dovrà essere effettuata in riferimento alla situazione economica-patrimoniale della società che non potrà che essere suffragata dalla veridicità delle scritture contabili tenute dallo stesso professionista che pone il quesito.
È, infatti, evidente che la corretta tenuta e la veridicità delle scritture contabili saranno lo strumento attraverso cui il professionista potrà/dovrà effettuare l’adeguata verifica del cliente ed il controllo costante del rapporto con lo stesso.

Solo la correttezza e la veridicità delle scritture contabili permetteranno di verificare se gli investimenti che vengono, di volta in volta, effettuati dalla società o dai soci a titolo personale possano essere adeguati in rapporto alla loro situazione economico-patrimoniale e, conseguentemente, porre il professionista nella condizione di rendersi conto di una eventuale sproporzione degli stessi, che rende indispensabile l’attivazione di una adeguata verifica da realizzare, ovviamente, in contraddittorio con il cliente e formalizzando per iscritto, con specifica assunzione di responsabilità, le giustificazioni addotte a dimostrazione della propria capacità di spese e la documentazione esibita a supporto delle stesse.
Inoltre, una corretta e veritiera contabilità costituirà un indispensabile supporto anche per gli organi di controllo interno previsti dalla legge o volontariamente costituiti dalla società.
Si ricordano da ultimo gli obblighi di verifica rafforzata della clientela con riferimento ai quali si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del decreto e, che tutta la documentazione acquisita e predisposta dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità vigilanti di cui al Capo II del decreto.