(massima n. 1)
In pendenza di istanza di fallimento proposta nei confronti di una società cooperativa, la deduzione circa il carattere non commerciale dell'attività di tale cooperativa, con la conseguenza della sua assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, non attiene alla giurisdizione, e non può essere quindi fatta valere con istanza di regolamento preventivo, ma riguarda il merito, atteso che, ove fondata, comporta che il tribunale adito deve dichiarare, anziché il fallimento, lo stato d'insolvenza della società medesima, ai sensi dell'art. 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267