(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento del requisito dimensionale per l'assoggettabilitą a fallimento, nel quadro normativo formato dall'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge fallimentare, nel testo introdotto dal d.l.vo n. 5 del 2006, successivamente modificato, in senso solo correttivo e non modificativo del d.l.vo n. 169 del 2007, nella nozione di "capitale investito" nell'azienda, rilevante ai fini dell'integrazione del predetto parametro dimensionale, devono essere inclusi i crediti che, peraltro rientrano nell'attivo patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 c.c..