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Articolo 182 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Dispositivo dell'art. 182 bis Legge fallimentare

L'imprenditore in stato di crisi (1) può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei (2) nel rispetto dei seguenti termini:

  1. a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
  2. b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione (3).

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati (4). Si applica l'articolo 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione (5). Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento(6).

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d) (7), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale (7) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione (8).

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale (7) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile (9).

Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma(10).

A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo (11).

Note

(1) La dottrina si domanda se anche l'imprenditore già in stato di insolvenza possa chiedere l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti: viene data risposta positiva, sulla base dell'art. 160 della l. fall., il quale precisa che lo stato di crisi comprende lo stato di insolvenza.
Il D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, ha concesso l'accesso all'istituto in commento anche alle imprese agricole.
(2) Si noti che la norma non richiama mai i presupposti del concordato (art. 160 della l. fall.): pertanto, si ritiene che l'istituto abbia una propria autonomia.
(3) Il primo comma è stato oggetto di modifiche ad opera del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
In particolare, la novella ha sottolineato che i creditori estranei all'accordo devono essere soddisfatti integralmente (entro precisi termini), e ha avvicinato la disciplina a quella del concordato sotto alcuni aspetti (es. l'attestazione del professionista è conforme a quella prevista nel concordato)
(4) Le parole "né acquisire titoli di prelazione se non concordati" sono state introdotte dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83
(5) Le opposizioni non sospendono l'efficacia dell'accordo.
(6) Tale comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1-bis, lettera b), del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.
Tale comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.

(7) Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 ha introdotto le parole "lettere a), b), c) e d)" e ha sostituito le parole "il regolare" con "l'integrale".
(8) Comma aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n, 122.
Il legislatore ha voluto tutelare la fase delle trattative tra il debitore e i creditori, estendo anche a questo periodo la possibilità di inibire l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive contro l'imprenditore. La sospensione consegue alla sola pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza relativa, mentre non è necessario un provvedimento giudiziale.
(9) Altro comma aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n, 122.
(10) Tale comma è stato introdotto dall'art. 37-ter, comma 1,del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
Tale comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.
(11) Comma così sostituito con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, per proteggere il patrimonio del debitore da azioni cautelari ed esecutive anche nel caso in cui questi, dopo aver presentato domanda di accordi di ristrutturazione dei debiti, muti idea e presenti domanda di concordato preventivo.

Ratio Legis

Procedura appartenente alla specie del concordato preventivo, è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, e successivamente ritoccata dal d.lgs. 169/2007, dal D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
Presuppone un patto stragiudiziale con una parte consistente dei creditori (almeno 60%), che mira a risolvere la crisi aziendale prima che essa sfoci nella dichiarazione di fallimento.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

16 L’articolo 16 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo III, Capo V della legge fallimentare.
Il comma 3 reca modifiche all’articolo 182-bis del r.d.
Il primo comma dell’art. 182 bis ha subito correzioni meramente formali, ad eccezione della precisazione dei requisiti che deve possedere l’esperto chiamato a redigere una relazione in ordine alla attuabilità dell’accordo. Si è deciso di uniformare i requisiti previsti dall’art. 182 bis, dall’art. 67, comma terzo, lett. d) e dall’art. 161 prevedendo, in considerazione del fatto che si tratta di una attività avente un contenuto marcatamente tecnico-contabile, che il professionista incaricato debba possedere anche in questo caso le caratteristiche contemplate dall’articolo 28, lett. a) e b) del r.d.
Nulla è stato cambiato quanto alla necessità che i creditori estranei all’accordo vedano il loro credito pagato in modo regolare, ossia per l’intero ed alla scadenza.
Alla norma è stato aggiunto un secondo comma, al fine di prevedere la possibilità che, nelle more del procedimento omologatorio (e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni) gli atti esecutivi di azioni cautelari, esecutive e fallimentari in essere vengano sospesi e venga inibito l’avvio di nuove azioni. La protezione del patrimonio potrà essere accordata nella misura in cui si presenti funzionale all’attuazione dell’accordo e, in particolare, alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Si è voluto in questo modo ovviare ad una delle questioni che maggiormente potevano avere reso poco conveniente la presentazione di un accordo di ristrutturazione, al fine di rendere più agevole l’utilizzazione di un istituto che non ha avuto, ad oggi, la diffusione auspicata.

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Maria F. chiede
venerdģ 02/03/2018 - Puglia
“Sono un privato ed ho acquistato un terreno da una società che a suo tempo ha sottoscritto "Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182/Bis Legge Fallimentare" omologati; tale accordo è stato sottoscritto anche con la Banca che in precedenza aveva iscritto sul terreno ipoteca giudiziale. In occasione dell'acquisto, la suddetta Banca è intervenuta in atto ed ha dato l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca sul mio terreno.
Ciò che vorrei chiarire è se tale atto di acquisto, effettuato nel periodo in cui sono attivi i suddetti "accordi", è escluso da una eventuale revocatoria fallimentare o ordinaria in caso di successivo fallimento dell'azienda.”
Consulenza legale i 09/03/2018
Per rispondere al quesito posto occorre analizzare brevemente la natura e la funzione dell’accordo di ristrutturazione previsto dall’art. 182 bis della legge fallimentare.
Come si può chiaramente desumere dal testo della norma, si tratta di un vero e proprio accordo contrattuale, che il debitore stipula con le controparti creditrici, ed in particolare con quei creditori che preferiscono in questo modo poter salvare il salvabile.

Inoltre, poiché non coinvolge né è finalizzato a coinvolgere tutti i creditori, i suoi effetti sono limitati ai sottoscrittori dell’accordo stesso, in quanto, come per tutti i contratti, gli effetti vincolano solo le parti contraenti (secondo il principio generale espresso dall’art. 1372 c.c.), mentre non possono vincolare quei creditori che ne restano al di fuori e in favore dei quali, infatti, l’art. 182 bis Legge fallimentare, riconosce il diritto di conseguire il pagamento integrale.

Per come si presenta strutturato, ossia senza la presenza di un terzo, quale un commissario o un curatore investito di qualsiasi funzione al riguardo, tale accordo influisce in maniera limitata sull’autonomia negoziale e patrimoniale del debitore, il quale non subisce infatti alcuna forma di spossessamento o di limitazione di poteri, né subisce i limiti di poteri di controllo ed autorizzativi esercitati dal tribunale fallimentare.

Quest’ultima considerazione, dunque, vale intanto a configurare come pienamente legittimo l’atto di vendita del terreno posto in essere nel nostro caso, dovendosi anzi far rientrare tale atto in quel comune intento che si instaura tra debitore e creditore di liberare risorse dall’interno, anche con l’instaurazione di rapporti contrattuali strumentali alla realizzazione degli obiettivi solutori verso i creditori, tanto aderenti che non aderenti.

Rinvenire risorse, infatti, significa essenzialmente liquidare componenti dell’azienda, cercando di trovare la migliore allocazione possibile dei beni o dei crediti di cui essa è titolare.

E’ proprio in quest’ottica che è stata prevista un’altra delle peculiarità proprie dell’accordo di ristrutturazione, consistente appunto nell’esonerare dall’assoggettamento all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato ex art. 182 bis.

Il problema a questo punto, però, è quello di stabile cosa debba intendersi con l’espressione “in esecuzione dell’accordo omologato” ed a tale riguardo può dirsi che in tale esenzione, espressamente prevista dall’art. 67 terzo comma lett. e) della Legge fallimentare, devono intendersi ricompresi tutti gli atti di disposizione, i pagamenti e la concessione di garanzie che lo stesso piano prevede, funzionalmente necessari alla ristrutturazione del debito e che, quando attuati, possono appunto definirsi in esecuzione dell’accordo omologato.

Sono dunque esclusi dalla revocatoria (ossia non revocabili) gli atti costitutivi di garanzie a favore di creditori o di terzi, posti in essere per l’ottenimento di finanziamenti o comunque di facilitazione creditizie, nonchè gli atti dispositivi del patrimonio o di parte del patrimonio a favore di terzi o dei creditori.

Restano conseguentemente estranei quei possibili atti, pagamenti, concessioni di garanzie che costituiscano invece un di più rispetto al contenuto proprio dell’accordo e che non risultino strettamente funzionali all’accordo stesso; si pensi, ad esempio, agli atti con i quali il debitore, dopo aver soddisfatto tutti i creditori aderenti, oppure indipendentemente ed in modo non funzionale alla soddisfazione dei creditori o comunque alla continuità dell’attività di impresa, attribuisce i beni residui dell’azienda o comunque del suo patrimonio a suoi possibili successibili o anche a terzi.

Occorre infatti tenere sempre presente che l’esenzione dalla revocatoria, stabilita dalla norma sopra citata, costituisce una misura del tutto eccezionale, prevista al solo fine di consentire la ristrutturazione dei debiti, insuscettibile dunque di essere estesa al di là degli atti che non costituiscano atti di esecuzione del piano stesso.

Applicando i principi sopra esposti e le norme ivi richiamate al caso che ci riguarda, dunque, si ritiene che possa fondatamente ammettersi che l’atto di compravendita di cui si discute possa qualificarsi come posto in essere in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione in itinere, e prova ne sarebbe il fatto che lo stesso creditore, titolare del diritto di ipoteca sull’immobile compravenduto, ha volontariamente partecipato all’atto per rinunciare espressamente alla garanzia ipotecaria.

Ciò si ritiene possa far denotare l’intento di quel creditore (la banca) di voler agevolare la società debitrice nel reperimento di somme liquide di denaro, possibilmente da utilizzare per far fronte agli impegni finanziari scaturenti dall’accordo di ristrutturazione.

E’ questa la tesi che si suggerisce di portare avanti per l’ipotesi in cui dovesse arrivarsi al fallimento della società venditrice, non essendo improbabile che per tale ipotesi i creditori cercheranno di fare il possibile, con azione revocatorie e quant’altro sia in loro facoltà, per far rientrare nel patrimonio del debitore quei beni che ne siano nel frattempo fuoriusciti.

In ogni caso non deve trascurarsi quanto previsto dall’art. 67 comma 1 n. 1 della legge fallimentare, nella parte in cui stabilisce che possono essere revocati “…gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso”.

In buona sostanza, la suddetta norma limita la revocabilità a quei soli atti che siano caratterizzati da una sproporzione di valore (indicata ora in misura fissa dalla norma) tra le due prestazioni, mentre qualora la vendita che ci riguarda sia stata effettuata secondo il valore corrente di mercato del bene, si ritiene che non vi siano ragioni per poterla sottoporre ad azione revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare (difettando il pregiudizio per i creditori).