(massima n. 1)
In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilitā del debitore, nel computo dei ricavi, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, il triennio cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. (nel testo modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis") va riferito agli ultimi tre esercizi, in cui la gestione economica č scadenzata, e non agli anni solari; a tale interpretazione si perviene, in assenza di un dato letterale della norma sufficientemente chiaro ed inequivoco che ne permetta la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva, mediante il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, nell'esame complessivo del testo, della "mens legis", con un'interpretazione sistematica delle norme ed il richiamo, tra esse, dell'art. 14 legge fall., che, in tema di istanza di fallimento, impone al debitore, che chieda tale dichiarazione, di depositare le scritture contabili e fiscali degli ultimi tre anni, cioč degli ultimi tre esercizi, cui ha invero riguardo la documentazione funzionale all'accertamento delle sue condizioni di fallibilitā, mentre la modifica letterale del citato art. 1, intervenuta ad opera del d.l.vo n. 169 del 2007, pur non fungendo da fonte di interpretazione autentica, ha proprio voluto eliminare ogni incertezza sull'interpretazione effettiva della disposizione, nel senso sopra indicato.