(massima n. 1)
In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilitā dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal d.l.vo n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", ed anche successivamente in quello sostituito dal d.l.vo n. 169 del 2007) e di cui č espressione l'art. 2424 c.c., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, c.c., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio.