(massima n. 1)
In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 c.c., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.l.vo n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art. 2135 c.c. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari).