(massima n. 1)
L'assoggettamento di una societą cooperativa a fallimento, e quindi la giurisdizione del giudice ordinario sulla relativa domanda, vanno affermati, a norma dell'art. 2540 secondo comma c.c., quando la cooperativa medesima risulti in concreto svolgere una attivitą commerciale con fini speculativi (non incompatibili con lo scopo mutualistico), indipendentemente dal fatto che tale attivitą rientri o meno nell'oggetto sociale.