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Articolo 392 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Casi

Dispositivo dell'art. 392 Codice di procedura penale

1. Nel corso delle indagini preliminari [326-415] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

  1. a) all'assunzione della testimonianza [194] di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento(1);
  2. b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso(2);
  3. c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)](3);
  4. d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)] e all'esame dei testimoni di giustizia(3);
  5. e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
  6. f) a una perizia [220, 508] o a un esperimento giudiziale [218], se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile(4);
  7. g) a una ricognizione [213], quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1(5). In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza(6).

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224 bis. [467, 468 5](7)(8).

Note

(1) Qualora la previsione legata alle condizioni di salute o al verificarsi di altri gravi inadempimenti dovesse rivelarsi infondata il testimone potrà essere esaminato anche a dibattimento.
(2) Le violenze e le minacce rilevano anche se non perpetrate dall'indagato e se sono indirizzate a persone diverse dal testimone, a patto però che si tratti di soggetti legati a quest'ultimo da vincoli di affetto o solidarietà.
(3) Lettera modificata dall'art. 21, L. 11/01/2018, n. 6 con decorrenza dal 21/02/2018.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);"
(4) E' sufficiente che il decorso del tempo possa pregiudicare in qualche modo l'esito dell'accertamento. Non occorre dunque che vi sia il rischio di non poter più effettuare del tutto la perizia o l'esperimento.
(5) Tale comma è stato così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b) del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11 e poi sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. g), della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(6) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b) del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11 e sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. g), L. 1 ottobre 2012, n. 172. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
(7) Il riferimento all'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224 bis è stato aggiunto dall’art. 28, della l. 30 giugno 2009, n. 85.
(8) La Corte cost. con sent. 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo nella parte in cui non consente che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

Ratio Legis

L'incidente probatorio trova la propria ratio nell'eventualità che risulti necessario anticipare l'attività di acquisizione probatoria alla fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Spiegazione dell'art. 392 Codice di procedura penale

L'incidente probatorio risponde alla necessità di anticipare l'attività di acquisizione delle prove alla fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare.

Infatti, nei casi tassativamente previsti dalla norma in commento, si consente alle parti di chiedere al giudice assumere le prove con le forme proprie del dibattimento, rispettando in tal guisa il principio del contraddittorio nel momento di formazione della prova e soprattutto il principio di oralità ed immediatezza.

Le esigenze di anticipazione dell'assunzione probatoria sono rappresentate in parte dalla necessità di assicurare la genuinità della prova e la sua formazione, in parte per impedire che l'esperimento istruttorio venga precluso se procrastinato sino alla fase dibattimentale.

Nel primo gruppo rientrano:

  • la testimonianza, qualora vi sia motivo di ritenere che il testimone non potrà essere esaminato in dibattimento per infermità o altro grave impedimento (tale anche da metterne in pericolo la vita). Una volta acquisita la prova dichiarativa, il venir meno dell'infermità o dell'impedimento non impedisce una seconda testimonianza in dibattimento;

  • la testimonianza, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che il testimone venga esposto a violenza, minaccia o promessa di denaro od altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, la cui valutazione in merito va fondata su elementi concreti e specifici;

  • il confronto tra persone che abbiano reso dichiarazioni discordanti in altro incidente probatorio o innanzi al pubblico ministero, ma solo quando ricorra una delle circostanze precedenti;

  • l'esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri e l'esame dei soggetti di cui all'art. 210, i quali possono sempre essere effettuati, dato il pericolo che tali persone si avvalgano, durante il dibattimento, della facoltà di non rispondere. Va comunque precisato che l'esame del testimone assistito (art. 197 bis) può essere eseguito solo al ricorrere delle ipotesi di cui alla lettera a e b;

  • la perizia o l'esperimento giudiziale, quando la prova riguardi una persona, una cosa, un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile, non essendo ad ogni modo necessaria una irripetibilità assoluta, bensì il mero rischio di poter pregiudicare anche solo in parte la perizia o l'esperimento giudiziale;

  • la ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentano il rinvio a dibattimento.

Nel secondo gruppo rientrano invece:

  • le perizie, qualora si ritenga che, se effettuate nella fase dibattimentale, potrebbero determinare una sospensione del procedimento superiore ai sessanta giorni, nel chiaro intento del legislatore di tutelare il principio di concentrazione del dibattimento;

  • la testimonianza di persona minorenne o della persona offesa maggiorenne nei procedimenti per i delitti elencati dal comma 1 bis, al fine di tutelare la riservatezza e l'equilibrio emotivo di tali soggetti, agevolando in tal modo la rimozione psicologica del fatto, senza che si debbano ripresentare in dibattimento per rendere la testimonianza.

Massime relative all'art. 392 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39746/2017

In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre "ex officio" lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196, cod. proc. pen. (Nella specie l'esame testimoniale ha riguardato un minore vittima di violenza sessuale).

Cass. pen. n. 14820/2017

In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre "ex officio" lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196 cod. proc. pen. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità formulata dall'imputato con riguardo agli accertamenti peritali disposti di ufficio dal G.I.P. per verificare la capacità a testimoniare di un minore vittima di abuso sessuale, il cui esame in incidente probatorio era stato richiesto dalle parti).

Cass. pen. n. 13836/2017

Con riferimento alla deposizione testimoniale resa in sede di incidente probatorio avente ad oggetto la ritrattazione di precedenti dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari, il giudice è tenuto a valutare, sia in relazione allo sviluppo delle indagini sia in ottica dibattimentale, la sussistenza di elementi rilevanti ai fini della operatività del comma quarto dell'art. 500 cod. proc. pen. che abbiano potuto condizionare le dichiarazioni del teste. (La S.C., in motivazione, ha precisato che anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 500 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001, in sede cautelare il G.i.p. ben può attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal teste del P.M. piuttosto che a quelle rese in sede di incidente probatorio, quando fondi il proprio convincimento su una motivazione logica e congrua).

Cass. pen. n. 12697/2015

Sono legittimamente acquisite e, quindi, pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini su fatti attinenti la propria responsabilità rese, nel contraddittorio tra le parti, in sede di incidente probatorio ammesso per procedere all'esame della stessa persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, ex art. 392, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.. Il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite. (Fattispecie in cui si è affermato che la violazione dell'art. 430 bis cod. proc. pen. - concretatasi nella acquisizione illegittima, da parte del P.M., di informazioni da soggetto indicato nella richiesta di incidente probatorio ammesso dal Gip prima dell'illegittima assunzione delle predette informazioni - non determina la nullità dell'incidente probatorio in cui il P.M. abbia utilizzato per le contestazioni dette informazioni illegittimamente acquisite).

Cass. pen. n. 10489/2015

In tema di incidente probatorio, gli incontri preliminari avvenuti previa autorizzazione del giudice tra il minore vittima di abusi sessuali e l'esperto di neuropsichiatria infantile allo scopo di facilitare il contatto personale tra quest'ultimo e la persona offesa, nella prospettiva di agevolare la successiva acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, non comportano alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto debole, anche se svolti in assenza del consulente tecnico della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto attendibile la testimonianza del minore preceduta da incontri preliminari con l'esperto di neuropsichiatria infantile sottoposti a registrazione).

Cass. pen. n. 28102/2010

La legge 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione dei principi del giusto processo, nel modificare le disposizioni relative all'esame degli imputati in un procedimento connesso, non ha implicitamente abrogato la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio prevista dall'art. 392, comma primo, lett. c) e d), c.p.p..

Cass. pen. n. 44847/2008

L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il conseguente esame dello stesso ad opera delle parti.ella perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il conseguente esame dello stesso ad opera delle parti.

Cass. pen. n. 6808/1999

In tema di perizia assunta con incidente probatorio, non è prevista alcuna nullità per il caso di diniego di fissazione di una nuova udienza da parte del Gip per l'esame orale del perito. Ed invero, l'assunzione anticipata dalla perizia in sede incidentale non richiede, successivamente al deposito dell'elaborato, anche l'esame orale del perito, in quanto il rinvio alle forme di assunzione delle prove stabilite nel giudizio, compiuto dall'art. 401 — quinto comma — c.p.p., deve intendersi nei limiti di compatibilità connaturati alla specialità della sede ed alle esigenze acceleratorie proprie della fase

In tema di perizia disposta nelle forme dell'incidente probatorio, non è previsto che il deposito di tutti gli atti utilizzati dal perito per l'espletamento dell'incarico avvenga prima dell'udienza preliminare. Ed invero, il principio del contraddittorio, nella fase incidentale, è assicurato a tutti gli indagati i quali possono servirsi di propri consulenti tecnici che partecipano alle operazioni peritali prendendo cognizione diretta degli elementi dell'indagine peritale «riversati» nell'elaborato successivamente depositato.

Cass. pen. n. 748/1998

La facoltà, per il pubblico ministero, in base alla norma transitoria di cui all'art. 6, comma 1, della L. 7 agosto 1997 n. 267, di chiedere l'espletamento di incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. c) e d), c.p.p., nel testo modificato dall'art. 4 di detta legge, onde procedere all'esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità altrui ovvero a quello di soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p., è esercitabile, nell'osservanza del termine stabilito, anche quando il procedimento si trovi in fase di atti preliminari al dibattimento. In tal caso, pur facendosi riferimento, nel citato art. 6, comma 1, della legge n. 267/97, soltanto al «giudice per le indagini preliminari» come organo destinatario della richiesta di incidente probatorio, questa non può che essere diretta, in applicazione della regola dettata dall'art. 467 c.p.p. (che prevede l'espletamento degli atti urgenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento), all'organo indicato come competente in detta ultima disposizione, e cioè al presidente del collegio giudicante (tribunale o corte d'assise), il quale ne valuterà l'ammissibilità e l'accoglibilità, provvedendo quindi con ordinanza motivata.

Cass. pen. n. 9676/1994

L'art. 431, lettera b), c.p.p., che consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la nuova disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Non può quindi accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa cioè qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l'esito dell'atto di indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo, il concetto di irripetibilità, infatti, in coerenza con le caratteristiche proprie del nuovo processo, non può non coincidere con quello di impossibilità di reiterazione dell'atto stesso in sede dibattimentale, mentre l'esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova tutela nella disciplina dell'incidente probatorio. (Nella specie la Corte ha escluso che possano considerarsi atti irripetibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 431 c.p.p., gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 44/1993

Il Gip che rimette gli atti al P.M. per la modificazione dell'imputazione con la contestazione del fatto nuovo non può procedere all'attività prevista dall'art. 392 c.p.p. perché tale norma presuppone l'esercizio dell'azione penale e questo si attua solo con la nuova contestazione. La proposizione di richiesta di incidente probatorio e il suo accoglimento prima che la nuova contestazione sia formulata dal P.M. integra un'ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. concernente l'esercizio dell'azione penale da parte di quest'ultimo. (Nella fattispecie, il Gip, dopo avere trasmesso gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 423 c.p.p., aveva accolto una richiesta di incidente probatorio avanzata dai difensori degli imputati, facendo eseguire una perizia medico-legale, all'esito della quale aveva emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste).

Cass. pen. n. 1687/1993

L'esercizio dell'attività di prostituta non integra quel «grave impedimento» del teste che giustifica l'incidente probatorio, non rappresentando una condizione di «irreperibilità permanente». (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha ritenuto che legittimamente si diede corso alla procedura di cui all'art. 512 c.p.p. [lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione] tanto più che i giudici di merito avevano rilevato che la donna «indicò in entrambi gli interrogatori, in maniera univoca, il luogo ove ella risiedeva e che corrispondevL'art. 431, lettera b), c.p.p., che consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell'oralità cui è ispirata la nuova disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Non può quindi accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa cioè qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l'esito dell'atto di indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo, il concetto di irripetibilità, infatti, in coerenza con le caratteristiche proprie del nuovo processo, non può non coincidere con quello di impossibilità di reiterazione dell'atto stesso in sede dibattimentale, mentre l'esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova tutela nella disciplina dell'incidente probatorio. (Nella specie la Corte ha escluso che possano considerarsi atti irripetibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 431 c.p.p., gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia giudiziaria).a alla residenza anagrafica»).

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relative all'articolo 392 Codice di procedura penale

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Mario B. chiede
sabato 26/09/2020 - Campania
“Il GIP ha dato incarico ad un perito su incidente probatorio di analizzare la composizione chimica di un tipo di pellet.
il Gip e il consulente e le parti hanno concordato l'ora e il giorno dell' inizio peritale.
al momento dell'inizio peritali,l'icaricato per la perizia ha solamente stilato un verbale di campionamento ma non un verbale di inizio peritale con le presenze delle parti.
Vi chiedo se il perito avrebbe dovuto stilare un verbale di inizio peritale ,magari insieme alle parti visionare anche i quesiti del giudice,oppure non era necessario stilare il verbale.
quali sono le conseguenze nel caso fosse stato necessario stilare detto verbale di inizio peritale.
La perizia riguarda un indagine penale
grazie”
Consulenza legale i 28/09/2020
Per rispondere al quesito, va innanzi tutto detto che l’incidente probatorio, di cui all’art. 392 del codice di procedura penale, è un istituto pensato per formare la prova nel contraddittorio delle parti, pur avvenendo il tutto nel corso delle indagini preliminari, in cui il protagonista, in genere, è il solo pubblico ministero.

Ciò vuol dire, in parole semplici giustamente calibrate al caso di specie, che quando viene fatta una perizia in incidente probatorio, agli accertamenti peritali possono partecipare anche i consulenti delle parti private (imputato e parte civile).

Il tutto ha inizio col conferimento dell’incarico ed è in quella sede che si dà lettura del quesito al quale tutte le altre parti presenti (raggiunte dalla notifica del Giudice) possono proporre modifiche e/o integrazioni.
Pe tale ragione, il perito incaricato non è tenuto a stilare un verbale in cui si dia conto della lettura del quesito.

Quanto, invece, al verbale di inizio delle operazioni, generalmente viene fatto ma non esiste alcuna norma che regoli le modalità e il wording di redazione dei verbali recanti lo storico delle operazioni peritali.
L’importante, infatti, è che dette operazioni vengano rese tracciabili e che vi partecipino le parti che hanno diritto.

Rispondendo in estrema sintesi ai quesiti, dunque:

- Il perito non ha l’onere di redigere un verbale in cui si dia conto dei quesiti, atteso che tale formalità è già osservata nel corso del conferimento dell’incarico;
- Il perito non ha l’onere di redigere un “verbale di inizio operazioni” ritenuto che l’unica cosa importante è che le sue attività siano verbalizzate e che ciò avvenga nel contraddittorio delle parti.