(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)
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L’incostituzionalità di una legge può essere sottoposta solo al sindacato della Corte Costituzionale, che è il giudice delle leggi. I presupposti che è necessario soddisfare si possono sinteticamente così riassumere: la q.l.c. (acronimo per "questione di legittimità costituzionale") può essere sollevata soltanto da un organo dotato di potere giurisdizionale, solo da chi è giudice (requisito soggettivo) e solo relativamente ad atti normativi, dotati delle caratteristiche dell’assolutezza ed astrattezza (requisito oggettivo). Ora, il privato coinvolto all’interno di un processo potrebbe, con il ministero del suo avvocato, far rilevare la possibile illegittimità costituzionale di una norma applicabile nel giudizio al giudice, l’unico in grado di sollevare formalmente la questione di legittimità costituzionale (su impulso di parte o d’ufficio). Il contenzioso elettorale è devoluto al Giudice amministrativo e in quella sede potrebbero sollevarsi q.l.c. nei confronti di leggi elettorali, ma solo di comuni, province e regioni, infatti il T.A.R. Lazio con la sentenza del 9.5.2006 n. 3395, ha statuito che “L'ordinamento giuridico italiano non ha attribuito né al giudice amministrativo né a quello ordinario la giurisdizione nella specifica materia delle elezioni politiche, vale a dire del procedimento elettorale relativo alla composizione di un organo costituzionale, qual'è il Parlamento italiano”.