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Articolo 464 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Dispositivo dell'art. 464 bis Codice di procedura penale

(1)1. Nei casi previsti dall'articolo 168 bis del codice penale, anche su proposta del pubblico ministero, l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova(3).

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione(2)(3).

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore(3).

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

  1. a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
  2. b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
  3. c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa(4).

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Nei casi previsti dall’articolo 168-bis del codice penale l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: [omissis]
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

__________________

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) Quindi, a differenza dell’affidamento in prova al servizio sociale, che interviene nella fase dell’esecuzione della pena passata in giudicato, la messa alla prova costituisce istituto di diritto sostanziale, inserito radicalmente nel contesto del procedimento di cognizione penale, quale strumento per evitare una tantum la celebrazione di un giudizio che possa portare ineluttabilmente alla condanna dell’imputato.
(3) Comma così modificato dall'art. 29, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Per la disciplina transitoria, L’art. 90, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che "Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine".
(4) Lettera così modificata dall'art. 29, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-novies, comma 1, del citato D.L. n. 162/2022, le disposizioni della presente lettera si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022.

Ratio Legis

La norma stabilisce la disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova. Da un punto di vista strettamente processuale, si tratta di un rito speciale con funzione deflattiva del carico giudiziario. Invece, dal punto di vista del diritto sostanziale, l’istituto è una causa di estinzione del reato: infatti, l’esito positivo della messa alla prova dell’imputato comporta l’estinzione del reato.

Spiegazione dell'art. 464 bis Codice di procedura penale

L’art. 464-bis c.p.p. (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina, a livello processuale, la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato.

Come stabilito dal comma 1, la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere richiesta nei casi previsti dall’art. 168 bis del c.p.. In particolare:

Il comma 1 (ritoccato dalla riforma Cartabia) stabilisce che, nei casi previsti dall’art. 168 bis del c.p., anche su proposta del pubblico ministero, l’imputato può richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Dunque, anche il pubblico ministero può avanzare proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Sempre secondo il modificato comma 1, se il pubblico ministero formula la proposta in udienza (ossia, nel corso dell’udienza preliminare o nel corso della fase predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta), l’imputato può chiedere un termine breve (non superiore a venti giorni) per presentare la richiesta formale di sospensione del procedimento con messa alla prova.

La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi (comma 3 dell'art. 168 bis del c.p.). Peraltro, la messa alla prova dell’imputato presuppone l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno provocato dal reato.

Si deve comunque precisare che la messa alla prova non può essere concesso più di una volta (comma 4 dell'art. 168 bis del c.p.) e non si applica ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (comma 5 dell'art. 168 bis del c.p. che richiama gli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.).

Il comma 2 (rivisto dalla riforma Cartabia) prevede che l’imputato può presentare la richiesta, oralmente o per iscritto, entro un certo termine (secondo la dottrina, a pena di inammissibilità): la richiesta può essere presentata fino alla formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare oppure fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale ex art. 554 bis del c.p.p..

Ai sensi del comma 3 (modificato dalla riforma Cartabia), la volontà dell’interessato è espressa personalmente in udienza o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata, o ancora dal difensore.

Il comma 4 (rivisto dalla riforma Cartabia) precisa che, con la richiesta, va allegato il programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.). Se non è stato possibile elaborare tempestivamente il programma, deve essere allegata l’istanza di elaborazione del programma. Il programma deve avere il seguente contenuto:
  1. le modalità di coinvolgimento nel processo di reinserimento sociale dell’imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, ove ciò risulti necessario e possibile;
  2. le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche per eliminare o attenuare le conseguenze del reato (a tal fine, si considerano il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni) e le prescrizioni relative al lavoro di pubblica utilità o all’attività di volontariato di rilievo sociale;
  3. le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

Infine, il comma 5 stabilisce che, per decidere sulla concessione della messa alla prova, il giudice può acquisire – tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici – le informazioni necessarie sull’imputato (sue condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica). Informazioni che devono essere condivise tempestivamente con il pubblico ministero e il difensore dell’imputato.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 464 quater del c.p.p., il giudice dispone la sospensione del processo solamente quando ritiene idoneo il programma e reputa che l'imputato si asterrà dal commetter ulteriori reati.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Lo schema procedurale della messa alla prova attivata su proposta del pubblico ministero si articola – quale che sia la fase procedimentale in cui il tema si pone – in due scansioni:
a) proposta del pubblico ministero;
b) adesione della persona sottoposta ad indagini (o dell’imputato) alla proposta del pubblico ministero.


Il criterio dettato dalla legge delega non indica in modo esplicito quale sia la fase procedimentale in cui il pubblico ministero possa formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Si ritiene che ciò indirizzi il legislatore delegato verso l’elaborazione di schemi procedimentali per disciplinare la sospensione del procedimento con messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari).


Limitare l’attuazione della delega alla sola fase processuale, infatti, comporterebbe una innovazione di portata modesta: già oggi, il pubblico ministero – se pure non può formulare proposte di sospensione del processo con messa alla prova – può avvisare la persona sottoposta ad indagini della possibilità di percorrere tale modalità alternativa di definizione del processo (cfr. art. 141 disp. att. c.p.p.).
Ben più rilevante, viceversa, rispetto agli obiettivi di efficienza del sistema e di riduzione dei tempi del processo penale, perseguiti dalla legge delega, è introdurre nell’ordinamento una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova già nella fase procedimentale. Si tratta di una previsione che può favorire il perseguimento di due obiettivi che attraversano tutta la legge delega.


La previsione di una possibilità di sospendere il processo con messa alla prova nella fase anteriore a quella tipicamente processuale, infatti, può assicurare:
a) un significativo effetto deflativo (anche la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che la sospensione del procedimento con messa alla prova abbia tale effetto, trattandosi di “istituto, che è alternativo al giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo” (Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 2015, considerato in diritto 2.2);
b) una anticipazione dei percorsi risocializzanti o riparatori.


Dovendosi allora elaborare il procedimento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di proposta formulata dal pubblico ministero già nella fase procedimentale, si reputa necessario – e opportuno – introdurre uno schema il più snello possibile; ciò è coerente con le caratteristiche e la funzione deflativa dell’istituto, oltre che con la complessiva ratio ispiratrice della legge delega, volta a perseguire l'efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
2 
È da illustrare quanto previsto per la fase processuale. Al riguardo, vengono effettuati alcuni interventi sul testo dell’art. 464 bis c.p.p.
Va detto che, in questa fase, il ruolo del pubblico ministero nella formulazione della proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova è destinato ad essere residuale.
Nell’udienza preliminare o nella fase predibattimentale, infatti, l’imputato ha piena cognizione di quali siano gli elementi accusatori con i quali deve confrontarsi e ha quindi modo – ove lo ritenga utile e opportuno – di attivarsi direttamente per sollecitare la sospensione del procedimento con messa alla prova. Si è comunque ritenuto utile prevedere che – anche in questa fase – il pubblico ministero possa formulare all’imputato la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova; ciò al fine di lasciare aperta al massimo grado possibile la porta che dà accesso a tale modalità di definizione alternativa del procedimento, magari in supplenza a situazioni di inerzia dell’ufficio di difesa (situazioni di inerzia che, pur rare, talora si registrano nella prassi).


Laddove il pubblico ministero formuli la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso dell’udienza preliminare, o nella fase predibattimentale (nei procedimenti a citazione diretta), si prevede la possibilità per la parte interessata di chiedere un breve rinvio del procedimento (con un’estensione del termine dilatorio limitata a venti giorni, in analogia al termine di cui può godere la persona interessata in caso di proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero all’esito delle indagini preliminari); la necessità di prevedere tale rinvio è funzionale a consentire all’imputato di ponderare la proposta del pubblico ministero e, eventualmente, di formalizzare la richiesta di programma trattamentale all’UEPE.


Nel testo dell’art. 464 bis, co. 2, c.p.p. si è poi prevista la necessità di chiarire che la richiesta di messa alla prova può essere presentata – nei procedimenti a citazione diretta a giudizio – solo sino alla conclusione dell’udienza predibattimentale di cui al nuovo art. 554 bis c.p.p.


In definitiva: ove le parti processuali formulino proposte ancorate a dati di realtà e concretamente orientate a percorsi riparatori e di risocializzazione, la disciplina della sospensione del processo con messa alla prova su proposta del pubblico ministero può rivelarsi estremamente snella e relativamente poco onerosa per il sistema giudiziario, con possibile concreto effetto deflativo.
È solo il caso di osservare che il successo di tale sistema postula una possibilità per gli UEPE di far fronte tempestivamente al carico di lavoro su essi gravante (carico di lavoro che con la riforma è destinato ad aumentare, non solo per l’estensione dei casi in cui si potrà disporre la sospensione del processo con messa alla prova, ma anche per il maggior impegno che sarà richiesto agli UEPE per effetto della riforma delle pene sostitutive e della conversione della pena pecuniaria non eseguita). Sarà dunque cruciale, monitorando i dati statistici relativi all’evoluzione della MAP nei prossimi anni, assicurare che gli UEPE abbiano sempre una adeguata dotazione di risorse umane e materiali.
3 
La legge delega prevede la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale.
Al fine di adeguare le disposizioni attualmente vigenti in tema di messa alla prova ai più ampi contenuti della attuale riforma organica della giustizia riparativa in materia penale, viene introdotta una modifica al codice di procedura penale, nella forma della lettera c) del comma 4 dell’articolo 464 bis: qui si prevede invero la possibilità che il programma allegato all’istanza di messa alla prova contenga (oltre alla, già prevista, mediazione con la persona offesa) anche lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

Massime relative all'art. 464 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 23700/2018

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., riproposta ai sensi del comma 9 della medesima disposizione dopo che la precedente istanza avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari, è competente a decidere il giudice del dibattimento.

Cass. pen. n. 53622/2017

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento, alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali, tra i quali la disciplina della messa alla prova è inserita, con conseguente possibilità per l'interessato di eventualmente chiedere - in via subordinata ovvero in caso di rigetto della richiesta stessa - la definizione mediante riti alternativi rispetto ai quali non siano ancora maturate preclusioni. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari è confermata dal tenore letterale dell'art. 464-sexies cod. proc. pen., la cui previsione intesa ad attribuire al "giudice" poteri istruttori urgenti "con le modalità stabilite per il dibattimento", non avrebbe senso se la competenza fosse sempre riservata al giudice dibattimentale).

Cass. pen. n. 36672/2017

L'istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova è incompatibile con la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto entrambe le istanze, rimesse alla libera volontà dell'imputato, sono soggette ai medesimi sbarramenti temporali, che, per la messa alla prova, sono indicati dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il principio affermato trova applicazione anche qualora il giudice di appello abbia riqualificato il fatto in una diversa ipotesi di reato, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento).

Cass. pen. n. 21324/2017

Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.

Cass. pen. n. 22104/2015

Nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione,la Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").

Cass. pen. n. 14112/2015

In tema di sospensione con messa alla prova, la sospensione non può essere disposta, previa separazione dei processi, soltanto per alcuni dei reati contestati per i quali sia possibile l'accesso al beneficio, in quanto la messa alla prova tende alla eliminazione completa delle tendenze antisociali del reo e sarebbe incompatibile con le finalità dell'istituto una rieducazione "parziale". (Fattispecie relativa a reato associativo connesso ad altri reati, in cui la Corte ha reputato corretta la decisione con la quale il giudice di merito non aveva disposto la separazione dei processi a seguito della richiesta di messa alla prova per i reati satellite).

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