(massima n. 1)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'interruzione del programma di trattamento, avvenuta in assenza di giustificazioni da parte della difesa o dell'imputato, impone al giudice di disporre, in esito ad apposita udienza di cui sia stato dato avviso alle parti, la revoca dell'ordinanza che ha stabilito la sospensione, senza necessitą di argomentare approfonditamente e specificamente in ordine alla natura e alla causale dell'interruzione, non potendosi richiedere lo scrutinio delle motivazioni personali che hanno condotto ad essa.