(massima n. 1)
La "messa alla prova", di cui all'art. 168-bis del Codice penale, può essere concessa anche se l'imputato non paga, in tutto in parte, il debito fiscale (nel caso di specie, omesso versamento IVA). Infatti, il giudice può concederla discrezionalmente, tenendo anche conto delle condizioni economiche dell'interessato.