Cass. pen. n. 34936/2025
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'interruzione del programma di trattamento, avvenuta in assenza di giustificazioni da parte della difesa o dell'imputato, impone al giudice di disporre, in esito ad apposita udienza di cui sia stato dato avviso alle parti, la revoca dell'ordinanza che ha stabilito la sospensione, senza necessità di argomentare approfonditamente e specificamente in ordine alla natura e alla causale dell'interruzione, non potendosi richiedere lo scrutinio delle motivazioni personali che hanno condotto ad essa.
Cass. pen. n. 25081/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.
Cass. pen. n. 23934/2024
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
Cass. pen. n. 18602/2024
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.
Cass. pen. n. 2113/2023
In tema di messa alla prova, il Pubblico Ministero ha l'onere di impugnare con ricorso immediato per cassazione l'ordinanza di sospensione del procedimento di cui all'art. 464-quater cod. proc. pen. ove intenda contestare la legittimità di tale provvedimento anche in ordine al contenuto delle prescrizioni poste a carico dell'imputato, restando preclusa, in mancanza, la possibilità di far valere le relative questioni in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa dell'estinzione della prova per esito positivo della stessa.
Cass. pen. n. 19931/2023
La persona offesa non è privata del diritto al contraddittorio - la cui violazione legittima il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di ammissione dell'imputato alla messa alla prova - ed anzi lo esercita in misura piena quando, costituita parte civile, ha presenziato all'udienza ed è stata assistita dal difensore che ha interloquito proprio sugli elementi, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 cod. pen. e 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice doveva considerare in vista della sua decisione.
Cass. pen. n. 33216/2016
L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.
Cass. pen. n. 14750/2016
L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva; soltanto nell'ipotesi in cui l'ordinanza travalichi tali limiti è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell'imparzialità del giudice mediante gli istituti di cui agli artt. 36, comma primo, lett. h) e 37, comma primo lett. b) cod. proc. pen. (Rigetta, App. Bologna, 25/05/2015).