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Articolo 464 quater Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia

Dispositivo dell'art. 464 quater Codice di procedura penale

(1)1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa(2). Si applica l'articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464 bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

  1. a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
  2. b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento(3).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) Si ricordi che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti, istituto già previsto e sperimentato nel rito minorile, risponde ad una chiara finalità deflattiva: consentire cioè di arrivare, nei procedimenti che hanno ad oggetto reati di minore allarme sociale, ad una rapida definizione degli stessi attraverso una sentenza che dichiara l’estinzione del reato, senza attendere i tempi del processo, e sempre che non vi siano gli estremi per pronunciare una sentenza ex art. 129.
(3) L'impossibilità di riproporre la richiesta di sospensione per più di una volta si giustifica alla luce del fatto che si tratta di un' istanza che incide sui diritti personali della parte.

Ratio Legis

La norma in esame si pone quale corredo processuale alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova.

Spiegazione dell'art. 464 quater Codice di procedura penale

Dalla norma in oggetto si desume innanzitutto che, come logico, il giudice deve valutare se sussistano i presupposti per disporre la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato. La prima valutazione concerne un'eventuale emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129.

Superato tale vaglio il giudice si pronuncia contestualmente circa la concessione della sospensione del processo. In alternativa può fissare apposita udienza in camera di consiglio, dando avviso alle parti ed alla persona offesa.

Solo al fine di valutare la volontarietà della richiesta, il giudice può convocare l'imputato, affinché compaia personalmente.

Anche se la richiesta di sospensione è frutto di un programma deciso dall'imputato e dall'U.E.P.E., il giudice può modificarne il contenuto, ma solo co il consenso dell'imputato, altrimenti, quando ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati e che il programma sia idoneo, dispone la sospensione del processo e la messa alla prova.

La sospensione e la messa alla prova durano per un tempo liberamente determinato dal giudice e dal programma, ma comunque entro i limiti temporali di cui al comma 5, ovvero non più di due anni quando si procede per reati che prevedano una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, o non più di un anno quando si proceda per reati che prevedano solo una pena pecuniaria. I termini di cui sopra decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

L'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova è ricorribile per cassazione, sia da parte dell'imputato che da parte del pubblico ministero (anche su istanza della persona offesa). La persona offesa può invece impugnarla autonomamente solamente per omesso avviso dell'udienza o perché non sentita all'udienza stessa.

L'impugnazione non sospende il procedimento, né l'eventuale processo civile parallelo, con cui si verte in tema di risarcimento per le persone danneggiate dal reato.

L'ultimo comma stabilisce che l'istanza di messa alla prova rigettata può comunque essere riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Massime relative all'art. 464 quater Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34936/2025

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'interruzione del programma di trattamento, avvenuta in assenza di giustificazioni da parte della difesa o dell'imputato, impone al giudice di disporre, in esito ad apposita udienza di cui sia stato dato avviso alle parti, la revoca dell'ordinanza che ha stabilito la sospensione, senza necessità di argomentare approfonditamente e specificamente in ordine alla natura e alla causale dell'interruzione, non potendosi richiedere lo scrutinio delle motivazioni personali che hanno condotto ad essa.

Cass. pen. n. 25081/2024

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.

Cass. pen. n. 23934/2024

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.

Cass. pen. n. 18602/2024

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell'idoneità di tale programma, che, pertanto, dev'essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l'accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.

Cass. pen. n. 2113/2023

In tema di messa alla prova, il Pubblico Ministero ha l'onere di impugnare con ricorso immediato per cassazione l'ordinanza di sospensione del procedimento di cui all'art. 464-quater cod. proc. pen. ove intenda contestare la legittimità di tale provvedimento anche in ordine al contenuto delle prescrizioni poste a carico dell'imputato, restando preclusa, in mancanza, la possibilità di far valere le relative questioni in sede di impugnazione della sentenza dichiarativa dell'estinzione della prova per esito positivo della stessa.

Cass. pen. n. 19931/2023

La persona offesa non è privata del diritto al contraddittorio - la cui violazione legittima il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di ammissione dell'imputato alla messa alla prova - ed anzi lo esercita in misura piena quando, costituita parte civile, ha presenziato all'udienza ed è stata assistita dal difensore che ha interloquito proprio sugli elementi, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 cod. pen. e 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice doveva considerare in vista della sua decisione.

Cass. pen. n. 33216/2016

L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Cass. pen. n. 14750/2016

L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 464 quater cod. proc. pen., non determina l'incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie nei confronti di eventuali coimputati, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell'accusa ma esclusivamente una delibazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché una verifica dell'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva; soltanto nell'ipotesi in cui l'ordinanza travalichi tali limiti è possibile sollecitare una verifica in concreto del requisito dell'imparzialità del giudice mediante gli istituti di cui agli artt. 36, comma primo, lett. h) e 37, comma primo lett. b) cod. proc. pen. (Rigetta, App. Bologna, 25/05/2015).

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