(massima n. 1)
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., riproposta ai sensi del comma 9 della medesima disposizione dopo che la precedente istanza avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna č stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari, č competente a decidere il giudice del dibattimento.