(massima n. 1)
Non costituisce violazione del principio del ne bis in idem la valutazione del medesimo elemento (quale la quantitą ingente di materiale pedopornografico detenuto) sia ai fini della determinazione della pena base che dell'aumento per l'aggravante speciale dell'utilizzo di mezzi idonei ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, purché la pena base sia determinata in modo distinto e adeguatamente motivata.