(massima n. 1)
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, č competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento, alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali, tra i quali la disciplina della messa alla prova č inserita, con conseguente possibilitā per l'interessato di eventualmente chiedere - in via subordinata ovvero in caso di rigetto della richiesta stessa - la definizione mediante riti alternativi rispetto ai quali non siano ancora maturate preclusioni. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari č confermata dal tenore letterale dell'art. 464-sexies cod. proc. pen., la cui previsione intesa ad attribuire al "giudice" poteri istruttori urgenti "con le modalitā stabilite per il dibattimento", non avrebbe senso se la competenza fosse sempre riservata al giudice dibattimentale).