Cass. pen. n. 12316/2025
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 317, comma 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 6 Cedu, laddove non prevede l'instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, in quanto quello eventuale e differito, assicurato con la richiesta di riesame di cui all'art. 318 c.p.p., soddisfa le garanzie di difesa rispetto ad una misura cautelare reale che ha natura di atto fisiologicamente a sorpresa, tale da rendere non irragionevole la scelta della sua adozione "inaudita altera parte". (Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' TORINO, 09/10/2024)
Cass. pen. n. 36532/2015
Ai fini della determinazione della competenza a decidere sulla richiesta di misura cautelare, tanto personale quanto reale, la figura del "giudice che procede" o di "quello competente a pronunciarsi nel merito" va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice; ne consegue che l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, comporta inesorabilmente lo spostamento in favore di quest'ultimo della competenza a decidere anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare, presentata dal pubblico ministero prima dell'azione penale, ma non tempestivamente delibata dal giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie in cui la Corte ha proceduto all'annullamento di ordinanza del riesame che aveva ritenuto la competenza del Gip a decidere su richiesta di sequestro preventivo, nonostante quest'ultimo si fosse pronunciato solo dopo la trasmissione degli atti alla cancelleria del Gup e la avvenuta fissazione dell'udienza preliminare). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Caltanissetta, 21/10/2014)
Cass. pen. n. 9728/2014
L'ordinanza che dispone il sequestro conservativo non deve essere adottata all'esito di una procedura camerale, essendo l'instaurazione del contraddittorio - sia per il debitore, sia per eventuali altri interessati - solo eventuale e posticipato al momento dell'impugnazione del provvedimento con richiesta di riesame. (Nella specie, la violazione del contraddittorio era stata dedotta, in sede di riesame, dai terzi comproprietari del bene sottoposto a sequestro conservativo limitatamente alla quota di proprietà dell'imputato). (Rigetta, Trib. lib. Roma, 01/04/2014)
Cass. pen. n. 29113/2011
In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal giudice penale, in quanto il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive. (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 23/09/2010).
Cass. pen. n. 22062/2011
Il sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, una volta che il processo sia definito con sentenza di patteggiamento perde efficacia soltanto ove l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall'art. 669-octies cod. proc. civ. (Rigetta, Gip Trib. Perugia, 03/02/2010).
Cass. pen. n. 31565/2009
Il sequestro conservativo non perde efficacia se viene eseguito dalla polizia giudiziaria anzichè, come previsto, dall'ufficiale giudiziario. (Rigetta, Trib. lib. Salerno, 27 febbrario 2009).
Cass. pen. n. 29268/2009
In tema di misure cautelari reali, non è necessario che l'importo del credito da garantire con sequestro conservativo sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile con qualche approssimazione. (Rigetta, Trib. lib. Torino, 27 novembre 2008).
Cass. pen. n. 3810/2008
In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., in quanto il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Torino, 24 Luglio 2008).
Cass. pen. n. 2835/2008
Il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo non perde efficacia se non eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia, in quanto l'art. 675 cod. proc. civ., che prevede tale effetto, non trova applicazione nel procedimento penale, perché il richiamo contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. è limitato all'esecuzione della misura e, inoltre, il comma successivo già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Genova, 30 luglio 2008).
Cass. pen. n. 40524/2008
È competente il giudice per le indagini preliminari a emettere il sequestro preventivo richiesto, dal P.M., dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice del dibattimento, in applicazione analogica del disposto dall'art. 317, comma secondo, ultima parte, c.p.p. per il sequestro conservativo.
Cass. pen. n. 34623/2002
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame.
Cass. pen. n. 43576/2001
In tema di sequestro conservativo, il precetto di cui all'art. 317, comma 3, c.p.p., secondo cui il provvedimento deve essere eseguito con le forme previste dal codice di procedura civile, non comporta che tale esecuzione non debba poi essere affidata allo stesso giudice che lo ha emesso, atteso che la predetta disposizione attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non investe anche l'onere di iniziativa che rimane a carico del giudice penale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Gip, che, ritenendo che l'esecuzione della misura dovesse essere rimessa al soggetto richiedente, aveva revocato suo precedente provvedimento con il quale era stato ordinato di procedervi all'ufficiale giudiziario).
Cass. pen. n. 30/2000
Nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 c.p.p., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità.
Cass. pen. n. 2816/1999
Nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 c.p.p., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità.