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Articolo 531 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Dichiarazione di estinzione del reato

Dispositivo dell'art. 531 Codice di procedura penale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2(1), il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato [537](2).

Note

(1) L'estinzione del reato non può essere dichiarata quando risulta evidente una causa di assoluzione nel merito in applicazione del principio della prevalenza del favor innocentiae sul favor rei.
(2) L'impossibilità di giungere ad un accertamento della colpevolezza conduce alla pronuncia di una formula che corrisponde ad un accertamento positivo dell'innocenza: ciò discende dall'esigenza di annunciare la causa dell'assoluzione nel dispositivo, come prevede il comma 1 dell'art. 530.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta ad individuare le ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato.

Spiegazione dell'art. 531 Codice di procedura penale

Le cause di estinzione del reato sono elencate dagli articoli 530 e ss. del codice penale, e rappresentano delle ipotesi in cui lo Stato, in base a varie ragioni di opportunità, preferisce non applicare una pena all'imputato.

Siccome la declaratoria di estinzione del reato dipende anche dalla condotta di altri soggetti (ad esempio la remissione della querela da parte della persona offesa), l'imputato può trovarsi nella situazione in cui si ritiene innocente ma, venendo in rilievo una causa di estinzione, gli viene precluso un accertamento nel merito.

Per tale motivo, posto che la reputazione dell'imputato prevale sempre, quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. La mera sentenza di non doversi procedere non tutela invece l'onore dell'imputato innocente, visto che, come si capisce dall'esempio sopra utilizzato, ciò che emerge sarebbe solo che la persona offesa ha rimesso la querela, senza alcun accertamento nel merito della questione.

Il giudice provvede allo stesso modo quando vi è il dubbio circa l'esistenza di una causa di estinzione del reato, in chiara applicazione del principio del favor rei.

Massime relative all'art. 531 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 53678/2017

Non è suscettibile di revisione la sentenza di estinzione del reato per prescrizione dalla quale consegua la sola conferma delle statuizioni civili. (In motivazione la Corte ha chiarito che la revisione può riguardare solo una sentenza di condanna, che, ai sensi dell'art. 6 CEDU, deve intendersi ogni provvedimento con il quale il giudice, al di là del "nomen iurìs", nella sostanza, infligga una sanzione che abbia comunque natura punitiva e deterrente, e non meramente riparatoria o preventiva, come è invece per la condanna al risarcimento del danno, avente solo natura riparatoria).

Cass. pen. n. 18772/2006

In tema di dichiarazione di estinzione del reato, il favor innocentiae di cui all'art. 531, comma secondo, c.p.p., per il quale il giudice dichiara non doversi procedere quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato, può trovare applicazione allorché l'incertezza ricada su elementi fattuali dell'iter criminis come il tempus commissi delicti ma non con riguardo ad attività post delictum che, richieste all'imputato o da lui provocate, come l'oblazione, la sanatoria per i reati edilizi, i condoni previdenziali ed altro, devono risultare da atti formali e processuali inconciliabili con il dubbio sulla esistenza della dedotta causa di estinzione.

Cass. pen. n. 6476/1997

La dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato del quale sia incerta la data di commissione (o di cessazione della permanenza) non esige come condizione per essere adottata che l'incertezza sia assoluta; anche una incertezza relativa (determinata dal contrasto, dall'ambiguità o imprecisione delle risultanze processuali) può giustificare la pronuncia di favore per l'imputato, in base al principio che il dubbio sulla sussistenza della causa estintiva va risolto nel senso della sua affermazione anziché in quello della sua negazione, non essendo ammissibile una soluzione dubitativa nel giudizio in ordine all'estinzione del reato.

Cass. pen. n. 8548/1996

Nel vigente codice di rito, con riferimento alle sentenze emesse ad istruzione dibattimentale espletata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla insufficienza della prova solo se la causa estintiva incida sul reato così come contestato, nella sua versione edittale, e non già quando sia creata dal giudice a seguito della concessione, dopo il riconoscimento della responsabilità dell'imputato, che di per sè esclude l'insufficienza della prova, di una qualche attenuante la quale, grazie al giudizio di prevalenza, faccia scendere il massimo edittale della pena, sicché debba darsi atto della prescrizione.

Cass. pen. n. 5336/1993

In tema di prescrizione, come si desume chiaramente dall'art. 531, secondo comma, c.p.p., se vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato. Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del reato anche quando vi sia incertezza sulla data di consumazione del reato stesso o comunque sul momento iniziale del termine di prescrizione. (Applicazione in tema di violazione di sigilli).

Cass. pen. n. 9530/1991

L'art. 5 d.p.r. 12 aprile 1990, n. 75 prescrive che l'amnistia non si applichi qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire. Tuttavia, non è previsto alcun obbligo di interpello da parte del giudice, sicché è sufficiente che l'imputato sia comunque a conoscenza del procedimento a suo carico, avendo l'onere di manifestare il proprio intendimento di rinunziare all'amnistia con una dichiarazione espressa, in mancanza della quale è legittima l'applicazione della causa estintiva.

Cass. pen. n. 4898/1991

La rinuncia dell'imputato all'amnistia spiega i suoi effetti soltanto sulla situazione sorta a seguito di un determinato provvedimento di clemenza, non anche su quella che può determinarsi in conseguenza di altri, successivi decreti di amnistia. Perciò, quando non risulta la rinuncia dell'imputato anche alla nuova amnistia, deve, in base a questa, dichiararsi l'estinzione del reato.

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