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Articolo 590 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

Dispositivo dell'art. 590 Codice di procedura penale

1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento [581](1).

Note

(1) Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 168 disp. att. del presente codice.

Ratio Legis

Tale disposizione in esame, in un'ottica di garanzia, individua come competente a controllare l'ammissibilità dell'impugnazione il giudice ad quem.

Spiegazione dell'art. 590 Codice di procedura penale

Al fine di consentire al giudice competente per l'impugnazione la competa cognizione degli atti di causa, la norma in commento stabilisce che a quest'ultimo vanno trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

La giurisprudenza ha statuito che la mancata trasmissione degli atti di cui sopra determina una nullità di tipo intermedio (v. artt. 177 e ss. c.p.p.), di cui la parte che intende avvalersene deve fornire la prova.

Massime relative all'art. 590 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 45927/2011

Il giudice dell'appello (nella specie di un procedimento cautelare reale) ha il potere di sindacare, anche d'ufficio, la legittimazione dell'impugnante in mancanza di statuizione implicita sul punto nel provvedimento impugnato, mentre, qualora la questione sia stata esplicitamente affrontata dal giudice di prime cure, l'esercizio di tale potere č subordinato alla specifica impugnazione del medesimo anche in riferimento a tale profilo. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Bari, 03/03/2011).

Cass. pen. n. 37370/2011

In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado integra una nullitā di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte che intenda dedurla deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti.

Cass. pen. n. 2738/1998

Sulla richiesta di permesso avanzata da imputato detenuto in custodia cautelare per reato in ordine al quale sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado, avverso la quale sia stato proposto appello senza che gli atti siano stati ancora trasmessi al giudice del gravame, č competente a provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, dell'art. 590 c.p.p. e dell'art. 91 att. c.p.p., il giudice che ha pronunciato la suddetta sentenza.

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