1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili(1)(2).
Note
(1)
Il richiamo della disciplina del rito ordinario è possibile al ricorrere di due condizioni: in primo luogo che la materia non sia regolata dagli artt. 550 - 559 e poi che sussista una compatibilità delle previsioni con la struttura del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
(2)
Vengono riprese soprattutto le norme relative alla fase delle indagini preliminari, rispetto alla quale non sono quindi riscontrabili differenze tra i due procedimenti.