Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 31565del 9 luglio 2009
(2 massime)
(massima n. 1)
È legittima e non tardiva la costituzione di parte civile del Comune nel giudizio d'appello, in adesione all'azione popolare esercitata nel primo grado di giudizio da un elettore, giacchè l'ente locale, nell'assumere la veste di parte civile, si sostituisce al privato che l'aveva in precedenza surrogato nell'esercizio della pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 267 del 2000.
Il sequestro conservativo non perde efficacia se viene eseguito dalla polizia giudiziaria anzichè, come previsto, dall'ufficiale giudiziario. (Rigetta, Trib. lib. Salerno, 27 febbrario 2009).