(massima n. 1)
Ai fini della validitā del provvedimento che dispone il sequestro conservativo non č richiesta la specificazione della somma il cui pagamento la misura cautelare č destinata a garantire, ben potendo la determinazione del suo ammontare, sia ai fini dell'eventuale prestazione di idonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essere effettuata successivamente dal giudice. Non č, pertanto, configurabile alcuna nullitā per la mancata indicazione, nell'ordinanza dispositiva del sequestro conservativo, della somma a garanzia della quale la misura risulta disposta.