(massima n. 1)
Qualora la parte civile, a fronte della sentenza di assoluzione dell'imputato in primo grado, non si sia avvalsa della facoltà di impugnazione prevista dall'art. 576 c.p.p., il giudice d'appello, nell'affermare, su gravame del solo pubblico ministero, la penale responsabilità dello stesso imputato, non può statuire sulla domanda di risarcimento del danno derivante dal reato, non potendosi in contrario invocare il principio di immanenza della costituzione di parte civile, sancito dall'art. 76, comma 2, c.p.p., e neppure il disposto degli artt. 523, comma 2, e 538, comma 1, (in relazione entrambi all'art. 598), così come quello di cui all'art. 601, comma 4, stesso codice.