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Articolo 625 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Provvedimenti conseguenti alla sentenza

Dispositivo dell'art. 625 Codice di procedura penale

1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio(1).

2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.

3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.

4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte.

Note

(1) Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi (art. 173 disp. att. del presente codice).

Ratio Legis

In un'ottica di garanzia, tale disposizione stabilisce quali sono i necessari provvedimenti che conseguono alle possibili pronunce della corte.

Spiegazione dell'art. 625 Codice di procedura penale

La norma in commento disciplina le formalità procedurali conseguenti alla decisione della corte di cassazione, le quali consentono al giudice della sentenza di merito di avere contezza della decisione della corte, onde provvedere ai necessari adempimenti.

Dunque, in caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte trasmette senza ritardo gli atti del processo con copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio. Quest'ultimo riceve quindi tutto ciò che gli serve per procedere al nuovo giudizio, soprattutto le direttive della corte in ordine ai profili rilevati.

In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza del giudice di secondo grado (o di primo grado in caso di ricorso per saltum) passa in giudicato, e la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnato.

Stesso destinatario in caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, ma con trasmissione degli atti e di copia della sentenza.

In tutti i casi sopraelencati, la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata deve annotare, a margine o in calce, la decisione delle corte di cassazione circa le sorti del provvedimento impugnato.

Massime relative all'art. 625 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 45002/2012

Non viola i diritti difensivi dell'imputato la fissazione dell'udienza del giudizio di rinvio sulla base del solo estratto del dispositivo della sentenza di annullamento letto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione e trasmesso al giudice di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che la fissazione dell'udienza costituisce esplicazione di un potere neutro meramente strumentale e propulsivo alla celebrazione del nuovo giudizio, diversamente dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, che invece postula l'avvenuto depositato della motivazione).

Cass. pen. n. 6493/2002

È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio tempus regit actum che governa la materia processuale.

L'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa e si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per la correzione di una sentenza della Corte di cassazione contenente una erronea interpretazione di una norma di legge, trattandosi di vero e proprio error iuris non riparabile con la speciale impugnazione prevista dall'art. 625 bis c.p.p. (Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte non aveva rilevato l'avvenuta abrogazione, da parte dell'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, della contravvenzione originariamente contestata e, inoltre, non aveva considerato che alcune sostanze non erano più inserite tra quelle il cui superamento costituiva il reato previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 319).

Cass. pen. n. 4050/2000

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza d'appello, fino al momento in cui gli atti, con la sentenza di annullamento, non vengano trasmessi, ai sensi dell'art. 625, comma 1, c.p.p., dalla cancelleria della Corte al giudice che deve procedere al nuovo giudizio, rimane competente a provvedere in materia cautelare, ai sensi dell'art. 91, ultima parte, att. c.p.p., il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, (Mass. redaz.).

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