Cass. pen. n. 45002/2012
Non viola i diritti difensivi dell'imputato la fissazione dell'udienza del giudizio di rinvio sulla base del solo estratto del dispositivo della sentenza di annullamento letto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione e trasmesso al giudice di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che la fissazione dell'udienza costituisce esplicazione di un potere neutro meramente strumentale e propulsivo alla celebrazione del nuovo giudizio, diversamente dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, che invece postula l'avvenuto depositato della motivazione).
Cass. pen. n. 6493/2002
È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio tempus regit actum che governa la materia processuale.
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L'errore di fatto consiste in un errore di percezione che incide direttamente sul processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una direzione diversa e si configura quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ne consegue l'inammissibilità del ricorso straordinario per la correzione di una sentenza della Corte di cassazione contenente una erronea interpretazione di una norma di legge, trattandosi di vero e proprio error iuris non riparabile con la speciale impugnazione prevista dall'art. 625 bis c.p.p. (Nel caso di specie, secondo il ricorrente, la Corte non aveva rilevato l'avvenuta abrogazione, da parte dell'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, della contravvenzione originariamente contestata e, inoltre, non aveva considerato che alcune sostanze non erano più inserite tra quelle il cui superamento costituiva il reato previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 10 maggio 1976, n. 319).
Cass. pen. n. 4050/2000
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza d'appello, fino al momento in cui gli atti, con la sentenza di annullamento, non vengano trasmessi, ai sensi dell'art. 625, comma 1, c.p.p., dalla cancelleria della Corte al giudice che deve procedere al nuovo giudizio, rimane competente a provvedere in materia cautelare, ai sensi dell'art. 91, ultima parte, att. c.p.p., il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, (Mass. redaz.).