(massima n. 1)
Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di confermare le statuizioni civili della sentenza relative ad un rapporto processuale ormai estinto. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile avverso il provvedimento della Corte territoriale che aveva disposto la revoca delle statuizioni civili e la restituzione delle somme ricevute dalla parte civile a titolo di provvisionale, sul presupposto che quest'ultima aveva proposto, per i medesimi fatti, autonoma azione civile).