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Articolo 71 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato

Dispositivo dell'art. 71 Codice di procedura penale

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile(2), il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-532 c.p.p.] o di non luogo a procedere [425 c.p.p.](1)(3).

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Note

(1) In caso di soggetto non imputabile, il processo prosegue normalmente poiché il giudice può sempre decidere di applicare l'opportuna misura di sicurezza confacente alla pericolosità sociale del soggetto. Ugualmente, in caso fosse accertato un vizio parziale di mente, applicherà una pena ridotta. Circa l'aspetto in esame, non rilevano le infermità fisiche sopravvenute: queste ultime sono disciplinate da altri istituti di cui all'art. 420 ter c.p.p. (si vedano gli artt. 3 e 479 c.p.p.).
(2) Comma così modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»".

Spiegazione dell'art. 71 Codice di procedura penale

Come visto all'interno dell'articolo 70, il giudice valuta anche d'ufficio la capacità processuale dell'imputato in relazione alla supposta infermità mentale dell'imputato, la quale può pregiudicare la sua idoneità ad esercitare correttamente i suoi diritti processuali.

Una volta accertata l'assenza di capacità processuale per infermità, il giudice emette ordinanza di sospensione del procedimento, la quale produce una serie di effetti enucleati dal presente articolo.

Il primo di tali effetti è l'obbligo di nominare un curatore speciale, il quale eserciterà i diritti processuali spettanti all'imputato, oltre al diritto di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza di cui sopra. Tali diritti si manifestano anche nella facoltà di assistere agli atti compiuti sulla persona dell'imputato.

La sospensione non impedisce al giudice di assumere le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.

Se l'accertamento sull'incapacità processuale avviene nel corso delle indagini preliminari, la perizia è disposta mediante la formula dell'incidente probatorio, e, se vi è pericolo nel ritardo, con esso possono anche essere assunte le prove del caso. I termini per le indagini preliminari, così come disciplinati dall'art. 405, restano nel frattempo sospesi.

Ulteriori effetti sono la necessaria separazione del processo in presenza di altri imputati per i quali non è stata ritenuta necessaria la perizia, nonché l'inoperatività di quanto disposto dall'articolo 75, comma 3 circa la sospensione obbligatoria dell'eventuale processo civile.

Massime relative all'art. 71 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 25939/2015

In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sospensione, emessa nei confronti di imputato al quale era stata riconosciuta un'invalidità civile per la patologia psichiatrica da cui era affetto, ma che aveva dimostrato, anche con il comportamento tenuto dinanzi al giudice procedente, di essere in grado di partecipare coscientemente al processo).

Cass. pen. n. 2484/2015

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale disponeva ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen. la sospensione del processo, senza però procedere alla nomina di un curatore speciale e al contempo rimetteva al pubblico ministero le richieste da effettuarsi, rinviando ad altra udienza per eventuale interrogatorio dell'imputato).

Cass. pen. n. 28219/2014

La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore.

Cass. pen. n. 12928/2014

Il vizio parziale di mente non inficia la capacità dell'imputato di esercitare tutte le facoltà processuali, ivi compresa la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione proposta dal suo difensore, poiché gli effetti invalidanti si verificano soltanto in relazione agli atti compiuti in presenza di una patologia mentale che impedisce una partecipazione cosciente al processo e determina la sospensione di questo ai sensi dell'art. 71 c.p.p.

Cass. pen. n. 34575/2013

Non va adottata - e qualora adottata va revocata - la sospensione del procedimento ex art. 71 c.p.p. quando vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato incapace a stare in giudizio una sentenza a lui favorevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuta legittima la mancata emissione da parte del Gup dell'ordinanza di sospensione del procedimento, in un caso in cui era stata poi adottata sentenza di non doversi procedere per incapacità, senza l'applicazione di misura di sicurezza personale).

Cass. pen. n. 21112/2013

In tema di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, l'obbligo del giudice di nominare un curatore speciale è previsto per garantire la necessaria tutela al soggetto incapace, con la conseguenza che la sua inosservanza, dando luogo alla violazione della integrità e pienezza del contraddittorio, integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma terzo, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 14803/2012

In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di postumi di una risalente patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere.

Cass. pen. n. 5681/2008

In tema di capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo, qualora, dopo l'ordinanza di sospensione disposta a norma dell'art. 71 c.p.p., il giudice ritenga che l'imputato abbia riacquistato tale capacità ed abbia motivato sul punto, non costituisce alcuna nullità l'omessa adozione di un formale provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione, essendo detta determinazione implicita nella valutazione al riguardo esplicitata dal giudice.

Cass. pen. n. 2283/2005

L'interdizione dell'imputato non comporta l'obbligo del giudice di accertarne d'ufficio l'incapacità di partecipare coscientemente al processo e di disporre la sospensione di cui all'art. 70 c.p.p., in quanto l'interdizione presuppone l'incapacità di provvedere ai propri interessi ed il procedimento penale può svolgersi anche quando il soggetto, ancorché non in grado di curare i propri interessi e, giudizialmente interdetto, appaia cosciente dello svolgimento del procedimento in modo da potere, con l'ausilio tecnico del difensore, essere consapevole protagonista del processo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza del giudice di merito, escludendo che egli, quand'anche informato della esistenza di una sentenza di interdizione, avrebbe dovuto azionare la procedura di cui all'art. 70 c.p.p., della quale, peraltro, non gli era mai stata richiesta l'applicazione).

Cass. pen. n. 914/1994

Alla stregua del testuale tenore dell'art. 71, quinto comma, c.p.p., secondo cui la sospensione del procedimento per sopravvenuta infermità di mente dell'imputato può essere disposta anche nel corso delle indagini preliminari (applicandosi, in tal caso, le disposizioni di cui al precedente art. 79, terzo comma), deve riconoscersi la piena legittimità del provvedimento di sospensione adottato, ai sensi delle norme dianzi citate, dal giudice per le indagini preliminari. (Nella specie si sosteneva, da parte del ricorrente, che il provvedimento di sospensione avrebbe potuto essere adottato solo dal giudice del dibattimento. La Corte, nel respingere tale assunto, enunciando il principio di cui sopra, ha anche osservato che esso trae fondamento dall'esigenza di assicurare, in ogni caso, la partecipazione cosciente dell'accusato al procedimento e che la sospensione di quest'ultimo non è destinata a durare a tempo indeterminato, prevedendo l'art. 72 c.p.p. l'effettuazione di verifiche periodiche circa la permanenza o meno dello stato di infermità).

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