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Articolo 72 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Revoca dell'ordinanza di sospensione

Dispositivo dell'art. 72 Codice di procedura penale

1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato [312 ss. c.p.p.]. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso(1).

2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-532 c.p.p.] o di non luogo a procedere [425 c.p.p.](1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»".

Spiegazione dell'art. 72 Codice di procedura penale

L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 71 può essere immediatamente revocata non appena si accerti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento, oppure nn appena si accerti che debba essere emessa sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento ex art. 129, nel caso in cui durante la sospensione, come disposto dall'articolo 70, comma 2, siano state acquisite prove che portino al proscioglimento dell'imputato quando è evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.

Gli accertamenti di cui sopra vanno compiuti di regola ogni sei mesi, ma nulla vieta che possano essere compiuti anche in un minor lasso di tempo, ogni volta che risulti che l'imputato ha per così dire riacquistato lucidità, e può pertanto correttamente esercitare i propri diritti e le proprie facoltà processuali.

Massime relative all'art. 72 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29936/2010

L'ordinanza con la quale è disposta la revoca del provvedimento di sospensione del processo per incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio a causa di sopravvenuta infermità mentale è impugnabile soltanto congiuntamente all'impugnazione contro la sentenza, a norma dell'art. 586, comma primo, cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Ass.App. Palermo, 23 ottobre 2009).

Cass. pen. n. 5681/2007

In tema di capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo, qualora, dopo l'ordinanza di sospensione disposta a norma dell'art. 71 cod. proc. pen., il giudice ritenga che l'imputato abbia riacquistato tale capacità ed abbia motivato sul punto, non costituisce alcuna nullità l'omessa adozione di un formale provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione, essendo detta determinazione implicita nella valutazione al riguardo esplicitata dal giudice. (Dichiara inammissibile, Trib. Napoli, 18 Ottobre 2006).

Cass. pen. n. 25850/2006

Non è impugnabile il provvedimento col quale il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento disposta per incapacità dell'imputato, neppure sotto il profilo della abnormità, in quanto provvedimento diretto a rimuovere una situazione di stasi del processo, e contro il quale non è previsto alcun mezzo di gravame. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Catania, 13 giugno 2005).

Cass. pen. n. 8302/1995

L'art. 72 c.p.p. dispone che le verifiche periodiche sullo stato di mente dell'imputato, già ritenuto processualmente incapace, siano eseguite mediante «ulteriori accertamenti peritali». Coordinando tale locuzione con il tenore dei precedenti artt. 70 e 71, il primo dei quali, sotto la rubrica «accertamenti sulla capacità dell'imputato», prevede che il giudice all'occorrenza disponga «perizia», mentre il secondo testualmente si riferisce agli «accertamenti previsti dall'art. 70» (mediante perizia), nessun dubbio può sussistere sul fatto che gli «accertamenti peritali» prescritti dall'art. 72 (evidentemente «ulteriori» rispetto a quelli espletati ex art. 70) debbano essere disposti nelle forme e con le garanzie tipiche della perizia in senso tecnico, quale disciplinata dagli artt. 220 ss. c.p.p., nessun altro significato potendosi dare all'espressione «accertamenti peritali» usata nel codice di rito penale e dovendosi, in particolare, escludere che i predetti accertamenti possano consistere nella mera, unilaterale richiesta di informazioni ad organi od uffici della P.A. L'omissione delle forme e garanzie tipiche della perizia in senso tecnico determina una nullità che - in quanto concernente l'osservanza di disposizione relativa all'intervento (ovvero alla partecipazione) dell'imputato al giudizio, con le connesse facoltà di auto-difesa - va ricondotta alla tipologia delle nullità d'ordine generale a regime intermedio, ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.

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