Cass. pen. n. 29936/2010
L'ordinanza con la quale è disposta la revoca del provvedimento di sospensione del processo per incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al giudizio a causa di sopravvenuta infermità mentale è impugnabile soltanto congiuntamente all'impugnazione contro la sentenza, a norma dell'art. 586, comma primo, cod. proc. pen.. (Annulla con rinvio, Ass.App. Palermo, 23 ottobre 2009).
Cass. pen. n. 5681/2007
In tema di capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo, qualora, dopo l'ordinanza di sospensione disposta a norma dell'art. 71 cod. proc. pen., il giudice ritenga che l'imputato abbia riacquistato tale capacità ed abbia motivato sul punto, non costituisce alcuna nullità l'omessa adozione di un formale provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione, essendo detta determinazione implicita nella valutazione al riguardo esplicitata dal giudice. (Dichiara inammissibile, Trib. Napoli, 18 Ottobre 2006).
Cass. pen. n. 25850/2006
Non è impugnabile il provvedimento col quale il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento disposta per incapacità dell'imputato, neppure sotto il profilo della abnormità, in quanto provvedimento diretto a rimuovere una situazione di stasi del processo, e contro il quale non è previsto alcun mezzo di gravame. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Catania, 13 giugno 2005).
Cass. pen. n. 8302/1995
L'art. 72 c.p.p. dispone che le verifiche periodiche sullo stato di mente dell'imputato, già ritenuto processualmente incapace, siano eseguite mediante «ulteriori accertamenti peritali». Coordinando tale locuzione con il tenore dei precedenti artt. 70 e 71, il primo dei quali, sotto la rubrica «accertamenti sulla capacità dell'imputato», prevede che il giudice all'occorrenza disponga «perizia», mentre il secondo testualmente si riferisce agli «accertamenti previsti dall'art. 70» (mediante perizia), nessun dubbio può sussistere sul fatto che gli «accertamenti peritali» prescritti dall'art. 72 (evidentemente «ulteriori» rispetto a quelli espletati ex art. 70) debbano essere disposti nelle forme e con le garanzie tipiche della perizia in senso tecnico, quale disciplinata dagli artt. 220 ss. c.p.p., nessun altro significato potendosi dare all'espressione «accertamenti peritali» usata nel codice di rito penale e dovendosi, in particolare, escludere che i predetti accertamenti possano consistere nella mera, unilaterale richiesta di informazioni ad organi od uffici della P.A. L'omissione delle forme e garanzie tipiche della perizia in senso tecnico determina una nullità che - in quanto concernente l'osservanza di disposizione relativa all'intervento (ovvero alla partecipazione) dell'imputato al giudizio, con le connesse facoltà di auto-difesa - va ricondotta alla tipologia delle nullità d'ordine generale a regime intermedio, ex artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.