(massima n. 1)
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, il trasferimento nel processo penale dell'azione civile esercitata mediante richiesta di decreto ingiuntivo č consentito, ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p., solo ove l'intimato abbia proposto opposizione e non sia stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, con la quale č stata decisa la lite nel merito, dovendosi viceversa ritenere precluso ove il decreto non sia stato opposto ovvero l'opponente non si sia costituito, poiché in tal caso il provvedimento acquista valore di sentenza passata in giudicato.