Cass. pen. n. 50327/2018
In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato (sempre che la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cui va determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta.
Cass. pen. n. 43231/2018
La disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione – adito dal P.M. su segnalazione della Corte d'appello nell'ambito di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione derivante da custodia cautelare subita senza titolo – aveva d'ufficio revocato l'indulto, pertinente a diverso titolo, nei limiti della misura di pena riconosciuta fungibile, in assenza di cause di revoca del beneficio).
Cass. pen. n. 6072/2018
Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computate solo periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
Cass. pen. n. 5815/2018
La fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva di cui all'art. 657, cod. proc. pen., opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza, con la conseguenza che tale criterio non opera quando sia stata applicata la sola misura di sicurezza detentiva in via definitiva.
Cass. pen. n. 52473/2017
Al fine di consentire all'imputato di beneficiare dell'indulto nella massima estensione possibile, il periodo di custodia cautelare presofferto può essere computato in parte per la pena detentiva e in parte per la pena pecuniaria, non ostandovi la lettera dell'art. 657 cod. proc. pen., che, pur prevedendo al primo ed al terzo comma la possibilità di imputare il presofferto all'uno e all'altro tipo di pena, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta del condannato sia di applicazione dell'indulto, che di dichiarazione di fungibilità della pena espiata in presofferto per detta condanna con la pena pecuniaria inflitta ancora in esecuzione).
Cass. pen. n. 46218/2016
Ai fini dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen., non si può riconoscere la fungibilità tra il periodo di custodia cautelare trascorso in regime di grandissima sorveglianza e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, attesa la radicale differenza tra l'istituto dell'isolamento diurno, vera e propria sanzione penale e l'isolamento cautelare, modalità di custodia disposta per ragioni processuali o di sicurezza.
Cass. pen. n. 6905/2015
In materia di esecuzione di pene detentive, nel caso di condanna per un reato associativo contestato senza l'indicazione della data di cessazione della condotta criminosa, l'esclusione del computo del periodo di pena espiata inutilmente per altro reato non deve prescindere, ove la sentenza di condanna di primo grado per il reato associativo sia successiva al periodo di detenzione subito in relazione all'altro reato, dalla verifica che la condotta permanente sia effettivamente continuata sino alla data di pronuncia della sentenza, non potendosi far derivare in via presuntiva detta prova dalla regola giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione in modo "aperto" del fatto associativo, la penale responsabilità può essere affermata anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento e che il momento consumativo coincide con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. (Fattispecie in cui, dopo due condanne per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., i due fatti di reato erano stati unificati per la continuazione, con la conseguenza che per il primo risultava espiata una pena di entità superiore a quella rideterminata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., e che occorreva perciò valutare se la sanzione scontata in sovrappiù potesse essere computata ai fini dell'esatta determinazione di quella da espiare per il secondo delitto).
Cass. pen. n. 20010/2013
Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 c.p.p.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 c.p.p. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta "sine titulo" con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare, a differenza della pena, presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicchè è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa avere subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma terzo, c.p.p..
Cass. pen. n. 13583/2009
Ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare va computata, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., la custodia cautelare anche se subita nel corso del procedimento relativo ad altro reato, il quale si sia concluso con sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, fermo restando che sarà qust'ultima a dover essere integralmente eseguita in caso di revoca del beneficio.
Cass. pen. n. 31416/2008
Nella determinazione della pena detentiva da eseguire, occorre computare il periodo di custodia cautelare subìto per altro reato, anche nel caso in cui, per detto periodo, il condannato abbia ottenuto l'equa riparazione per ingiusta detenzione. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 127/2007
In caso di reato permanente, avente struttura ontologicamente e giuridicamente unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo. Ne consegue che non si può computare la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione.
Cass. pen. n. 20332/2006
Non è fungibile con la pena da eseguire per un reato, il periodo trascorso in custodia cautelare subita sine titulo per altri delitti commessi in precedenza, a nulla rilevando né l'eventuale antecedente ideazione del reato medesimo, né la posteriorità, rispetto ad esso, della sentenza di assoluzione dai fatti per cui la custodia cautelare sia stata sofferta. (In motivazione, la Corte ha escluso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul tema, che una siffatta ricostruzione del sistema possa considerarsi in conflitto con gli artt. 3 e 13 Cost.)
Cass. pen. n. 9277/2006
Quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma quarto, c.p.p., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente.
Cass. pen. n. 16993/2003
Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 c.p.p.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 c.p.p. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare - a differenza della pena - presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicché è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa aver subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p.
Cass. pen. n. 6957/2003
Nella procedura esecutiva, avente ad oggetto il riconoscimento di un periodo di fungibilità, non può ravvisarsi nessun effetto pregiudicante della imparzialità del giudice in una pregressa pronuncia resa dal medesimo nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, in quanto il giudizio di fungibilità presuppone un duplice giudicato — rispetto al quale tutti i giudici sono in posizione di terzietà — e implica unicamente la valutazione in ordine all'anteriorità della condanna rispetto all'assoluzione o alla carcerazione senza titolo.
Cass. pen. n. 26343/2001
In tema di esecuzione, è inammissibile la richiesta di detrazione della pena espiata all'estero per il medesimo fatto che sia stata proposta direttamente al giudice dell'esecuzione e non al pubblico ministero, organo funzionalmente competente a provvedere in ordine alla determinazione della pena da espiare.
Cass. pen. n. 5178/2000
Il periodo di pena detentiva espiata sine titulo per un reato diverso da quello per cui è in corso l'esecuzione è computabile, per il principio di fungibilità, solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 657, comma 2, c.p.p. e, pertanto, non può essere valutato ai fini della concessione della liberazione anticipata.
Cass. pen. n. 4503/2000
La declaratoria di fungibilità della pena a norma dell'art. 657 c.p.p. non è né automatica, né necessariamente contestuale all'ordine di esecuzione e desumibile dal relativo fascicolo, ma va disposta con distinto decreto e discende da una autonoma valutazione, che investe la custodia cautelare subita non solo per gli stessi fatti, ma anche per reati diversi, nonché pene espiate per altri fatti quando sia sopravvenuta revoca della condanna, amnistia e indulto, e può, a richiesta dell'interessato, operare su sanzioni pecuniarie o sostitutive, anziché su quelle detentive. Ne consegue che, se intervenuta successivamente all'ordine di esecuzione, non può essere utilizzata per valutare le condizioni di legittimità ed efficacia di questo. (Fattispecie relativa ad ordine di esecuzione emesso nei confronti di tossicodipendente per pena complessiva originariamente fissata in misura superiore a quattro anni di reclusione e successivamente ridotta in limiti inferiori a seguito di riconoscimento di fungibilità di alcuni periodi di detenzione. In relazione ad essa, la S.C. ha altresì escluso che la sospensione, ex art. 656 c.p.p., dell'ordine di esecuzione segua automaticamente l'accertato stato di tossicodipendenza e ha ritenuto che discenda, invece, dall'esistenza di un programma terapeutico di riabilitazione, già in corso o concordato dal condannato con istituzioni pubbliche o private).
Cass. pen. n. 613/2000
Attesa la radicale differenza esistente fra l'istituto dell'isolamento diurno (cui va riconosciuto il carattere di vera e propria sanzione penale), e quello della sospensione delle ordinarie regole di trattamento, previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (che incide soltanto sulle modalità di attuazione del regime di detenzione), è da escludere che possa riconoscersi la fungibilità, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., tra il periodo di custodia cautelare in cui sia stata fatta applicazione del citato art. 41 bis e la durata dell'isolamento diurno inflitto con la definitiva sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo.
Cass. pen. n. 627/2000
La custodia cautelare relativa al reato per il quale sia ancora in corso procedimento penale è da considerare fungibile, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., con la pena da eseguire in forza di sentenza definitiva di condanna per altro reato alla sola condizione che essa risulti successiva alla data di commissione di detto reato e senza che occorra, quindi, l'ulteriore requisito che trattasi di custodia cautelare sofferta ingiustamente.
Cass. pen. n. 1739/1999
In tema di esecuzione, posto che l'art. 657 comma 4 c.p.p. consente la fungibilità della custodia cautelare sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato, solo a condizione che quest'ultimo sia stato commesso anteriormente alla detenzione ingiustamente sofferta, il giudice deve accertare rigorosamente e rendere esplicito con adeguata motivazione il momento di commissione e non la data di accertamento del reato per il quale è stato emesso ordine di esecuzione.
Cass. pen. n. 707/1999
L'art. 657, comma 1, c.p.p., stabilendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, «computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso», esclude che, verificandosi la seconda di dette ipotesi, sia richiesta, oltre alla condizione di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo (posteriorità del periodo di custodia da computare rispetto al tempo di commissione del reato cui si riferisce la condanna definitiva da eseguire), anche l'ulteriore condizione che trattisi di custodia sofferta ingiustamente o inutilmente.
Cass. pen. n. 5537/1999
La struttura unitaria del reato permanente vieta di operare la sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Non può quindi dirsi sofferta «dopo» il reato permanente — agli effetti di quanto previsto dall'art. 657, comma 4, c.p.p. — la carcerazione subita senza titolo per il fatto diverso durante il tempo della permanenza del reato considerato. (Fattispecie nella quale, essendo stata applicata la continuazione tra il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altri reati minori già giudicati, si chiedeva la detrazione dell'intero periodo di custodia sofferto per i reati minori, anziché del più breve periodo computato in sede di esecuzione e pari all'aumento di pena stabilito per detti reati a titolo di continuazione. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso fondato sulla asserita antecedenza temporale di parte del reato associativo rispetto ai reati minori uniti in continuazione).
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Quando è applicata la continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi e per uno dei quali vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest'ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione. Ciò perché, altrimenti, sarebbe violato il principio — sancito dall'art. 657, comma 4, c.p.p. — di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice della esecuzione che aveva calcolato in favore del condannato non l'intero periodo di detenzione subito per i reati minori, ma soltanto il minor periodo corrispondente all'aumento di pena per essi applicato in sede di continuazione con un reato più grave successivamente commesso).
Cass. pen. n. 3364/1998
Allorquando il giudice, con un'unica ordinanza, convalida il fermo della persona indagata e contestualmente gli applica una misura cautelare custodiale, permane l'interesse del fermato a impugnare il provvedimento di convalida, in quanto costui è pur sempre portatore di un interesse concreto e attuale a proporre ricorso per cassazione, quanto meno in rapporto alla previsione normativa dell'art. 657 c.p.p. — che disciplina la fungibilità della detenzione e della privazione della libertà personale subita senza titolo — e alla stregua dei principi generali, derivanti dall'art. 111, comma secondo, Cost., che attengono alla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Cass. pen. n. 1436/1998
In tema di fungibilità delle pene, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, c.p.p., ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, si possono computare la custodia cautelare subita o le pene espiate «senza titolo» (ovvero quando il titolo sia venuto meno), purché successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire: nel caso in cui detto reato sia di natura permanente, avendo, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori ed in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo per altro fatto. Ne consegue, che non può dirsi sofferta «dopo» tale reato, la carcerazione senza titolo qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa. Tale conclusione non urta contro i principi costituzionali: la permanenza del reato, invero, non è un fatto oggettivo, sganciato dalla volontà del soggetto, ma, al contrario, dipende proprio da tale volontà, essendo nella volontà e nella attivazione del soggetto il venir meno della permanenza; per cui l'applicazione dell'art. 657, comma quarto, c.p.p., nei termini così precisati, non determina disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che «protrae la permanenza del reato» senza interromperla, al di là del termine di cui alla citata disposizione, è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento: tra i due, infatti, solo il primo è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta.
Cass. pen. n. 983/1997
Allorché si sia in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, soggetto all'unitaria detrazione del presofferto, altrimenti, periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena per i reati commessi successivamente, in violazione del principio secondo cui la fungibilità della custodia cautelare o della pena sofferta sine titulo con la pena da espiare per altro reato giudicato in separato procedimento è consentita solo a condizione che tale reato sia stato commesso anteriormente alla detenzione subita senza titolo.
Cass. pen. n. 3372/1995
In tema di espiazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, mentre è scomputabile dalla sua durata il periodo trascorso in custodia cautelare, non lo è quello in cui l'indagato od imputato è stato sottoposto alle misure coercitive di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., in quanto queste misure non sono equiparate legislativamente alla custodia in carcere.
Cass. pen. n. 2421/1994
La configurazione del reato continuato come reato unico deve essere esclusa allorché comporti conseguenze sfavorevoli all'imputato o al condannato, atteso che la continuazione è un istituto ispirato al favor rei, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. Ne consegue che, in presenza di pena unica irrogata per più reati riuniti con il vincolo della continuazione, la custodia cautelare sofferta senza titolo può essere detratta dall'aliquota di pena riferibile ai reati anteriormente commessi facenti parte del reato continuato.
Cass. pen. n. 1450/1993
Perché possa parlarsi di fungibilità tra una carcerazione precedentemente subita (vuoi come custodia cautelare — art. 657, primo comma, c.p.p. — vuoi come pena espiata per un reato diverso — art. 657, secondo comma, c.p.p.) ed una pena detentiva da espiare per un altro reato, è necessario che il reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire sia stato commesso prima della carcerazione subita senza titolo. (La Cassazione ha altresì evidenziato che, diversamente da quanto consentito dalla formulazione del quarto comma, dell'art. 271, c.p.p. del 1930, alla stregua del quarto comma, dell'art. 657, del nuovo codice di rito, la carcerazione non è detraibile dalla pena relativa ad altro reato non solo se tale reato è stato commesso dopo, ma, almeno nella sua interezza, neanche se è stato commesso durante la carcerazione ingiustamente sofferta).