(massima n. 1)
Nella procedura esecutiva, avente ad oggetto il riconoscimento di un periodo di fungibilità, non può ravvisarsi nessun effetto pregiudicante della imparzialità del giudice in una pregressa pronuncia resa dal medesimo nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, in quanto il giudizio di fungibilità presuppone un duplice giudicato — rispetto al quale tutti i giudici sono in posizione di terzietà — e implica unicamente la valutazione in ordine all'anteriorità della condanna rispetto all'assoluzione o alla carcerazione senza titolo.