(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 c.p.p.), non č consentito detrarre - in virtł dell'interpretazione analogica dell'art. 657 c.p.p. che consente, a date condizioni, la fungibilitą della custodia cautelare sofferta "sine titulo" con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare, a differenza della pena, presuppone una pericolositą in atto che impone la necessitą di provvedere immediatamente, sicchč č del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa avere subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma terzo, c.p.p..